RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA 27 DICEMBRE 2016, N. 26989 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE - PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE. Accordo di ristrutturazione dei debiti - Decreto emesso all’esito del reclamo ex artt. 183, comma 1, e 182 bis, comma 5, legge fall. - Omologazione o diniego di omologa - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Ragioni - Legittimati passivi - Individuazione - Legittimazione passiva del P.M. - Esclusione . Il decreto con il quale la Corte d’Appello, decidendo sul reclamo ai sensi dell’art. 183, comma 1, legge fall., richiamato dall’art. 182 bis, comma 5, legge fall., provvede, in senso positivo o negativo, in ordine all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. Invero, detto provvedimento, oltre ad essere decisorio, poiché emesso all’esito di un procedimento, di natura contenziosa, destinato a produrre il giudicato sull’omologazione o non omologazione dell’accordo, è anche definitivo, in quanto non altrimenti impugnabile. Nel giudizio di cassazione introdotto con ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. proposto dal debitore avverso il decreto con cui la corte d’appello, provvedendo sul reclamo ai sensi dell’art. 183, comma 1, legge fall., richiamato dall’art. 182 bis, comma 5, legge fall., ha negato l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, la legittimazione passiva non spetta al pubblico ministero, essendo quest’ultimo - la cui partecipazione nemmeno è prevista dalla disciplina speciale sul procedimento di ristrutturazione dei debiti - privo del potere d’impugnazione del provvedimento, bensì ai creditori per titolo e causa anteriore alla data di pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese, ai quali si riferiscono gli effetti dell’accordo stesso, nonché agli altri interessati che abbiano proposto eventuale opposizione. Con riferimento al primo principio, si richiamano a Sez. I, sentenza 15859/2014 il decreto con cui la Corte d’Appello, riformando il provvedimento di diniego di omologazione di un concordato preventivo reso dal tribunale, rimetta gli atti a quest’ultimo perché adotti le statuizioni di cui agli artt. 180 e segg. l. fall. non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., atteso che, analogamente al decreto che accolga il reclamo avverso il rigetto dell’istanza di fallimento ai sensi dell’art. 22 legge fall., è anch’esso privo del necessario requisito della definitività, non derivando l’incidenza sui diritti delle parti da tale atto, ma solo dal successivo provvedimento adottato dal tribunale rispettivamente l’omologazione del concordato preventivo e la dichiarazione di fallimento , per il quale è previsto un autonomo sistema di impugnazioni. b Sez. I, sentenza n. 3452/2015 Non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., in quanto privo del carattere di decisorietà, il provvedimento di annullamento dell’omologazione del concordato preventivo, trattandosi di provvedimento inscindibilmente connesso alla conseguenziale sentenza dichiarativa di fallimento, sicché, salvi i casi in cui l’annullamento, dipenda da ragioni che escludono la declaratoria di fallimento, quali l’insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accesso alla procedura o il difetto di giurisdizione, i relativi vizi debbono essere fatti valere attraverso il mezzo di impugnazione previsto avverso la sentenza di fallimento. Riguardo al secondo principio, si vedano i Sez. VI - 1, Ordinanza 653/2016 il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto di diniego dell’omologazione della proposta di concordato preventivo assunto in sede di reclamo ex art. 183 legge fall., nel caso in cui a tale provvedimento non abbia fatto seguito la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore ancorché non contestuale , dovendo in tal caso i vizi del decreto essere fatti valere unitamente all’impugnazione della sentenza di fallimento, è ammissibile solo se il predetto decreto dipenda da ragioni che impediscono una consequenziale declaratoria di fallimento, quali, ad esempio, l’esclusione della qualità di imprenditore commerciale, l’assenza dello stato di insolvenza o il difetto di giurisdizione. ii Sez. U, Sentenza 9743/2008 con riferimento al ricorso per cassazione proposto da una parte e non notificato al PM presso il giudice a”a quo” in un procedimento in cui è previsto l’intervento dello stesso, la mancanza di notifica - che non costituisce motivo di inammissibilità, improcedibilità o nullità del ricorso - non rende neppure necessaria l’integrazione del contraddittorio tute le volte che come nel caso di specie , non avendo il PM il potere di promuovere il procedimento, le sue funzioni si identificano con quelle svolte dal procuratore generale presso il giudice ad quem” e sono assicurate dalla partecipazione di quest’ultimo al giudizio di impugnazione mentre, la suddetta integrazione è necessaria nelle sole controversie in cui il P.M. è titolare del potere di impugnazione, trattandosi di cause che avrebbe potuto promuovere o per le quali il potere di impugnazione è previsto dall’art. 72 c.p.c. In applicazione del suddetto principio la S.C. non ha ritenuto necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti del PM presso il giudice a quo” nel ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale di non ammissione alla procedura di concordato preventivo .