RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA SENTENZA 12 GENNAIO 2017, n. 598 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE – DOMANDA . Concordato preventivo con riserva - Sottoscrizione della domanda da parte del solo difensore - Sufficienza. Ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva di cui all’art. 161, comma 6, l.fall., è sufficiente che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura, non occorrendo che sia personalmente sottoscritto anche dal debitore. Non si rilevano precedenti in termini. SEZIONE PRIMA SENTENZA 13 GENNAIO 2017, n. 786 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INABILITAZIONE - CAUSE - PRODIGALITA', ABUSO DI ALCOOLICI O STUPEFACENTI . Prodigalità - Nozione - Natura - Causa autonoma di inabilitazione - Configurabilità - Derivazione da specifica malattia o comunque da infermità - Irrilevanza - Collegamento a motivi futili - Necessità - Conseguenze - Fattispecie. La prodigalità, cioè un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare eccessiva rispetto alle proprie condizioni socio-economiche ed al valore oggettivamente attribuibile al denaro, configura autonoma causa di inabilitazione, ai sensi dell'art. 415, comma 2, c.c., indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità, e, quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili ad esempio, frivolezza, vanità, ostentazione del lusso, disprezzo per coloro che lavorano, o a dispetto dei vincoli di solidarietà familiare . Ne discende che il suddetto comportamento non può costituire ragione d'inabilitazione del suo autore quando risponda a finalità aventi un proprio intrinseco valore. Nella specie, la S.C. ha ritenuto insussistenti gli estremi della prodigalità nella condotta di un soggetto che, con la redistribuzione della propria ricchezza a persone a lui vicine, anche se non parenti, intendeva dare una risposta positiva e costruttiva al naufragio della propria famiglia . Si richiama, Cass. sez. I, Sentenza n. 6805/1986 La prodigalità, cioè un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare, eccessiva rispetto alle proprie condizioni socio-economiche ed al valore oggettivamente attribuibile al denaro, configura autonoma causa di inabilitazione, ai sensi dell'art. 415 secondo comma cod. civ., indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità, e, quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili ad esempio, frivolezza, vanità, ostentazione del lusso, disprezzo di coloro che lavorano, dispetto verso vincoli di solidarietà familiare . Ne discende che il suddetto comportamento non può costituire ragione d'inabilitazione del suo autore, quando risponda a finalità aventi un proprio intrinseco valore nella specie, aiuto economico verso persona estranea al nucleo familiare, ma legata da affetto ed attrazione .