RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 17 GENNAIO 2017, N. 960 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA. Concessionaria dell’ACI - Somme riscosse a titolo di tasse automobilistiche e non riversate alla Regione - Cartella esattoriale - Controversia - Giurisdizione - Del giudice ordinario – Fondamento. Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia relativa all’impugnazione di cartella esattoriale recante la richiesta di pagamento delle somme che la concessionaria dell’ACI ha riscosso per conto della Regione a titolo di tasse automobilistiche, e che, incorrendo in un inadempimento dell’appalto del servizio di riscossione, non ha integralmente riversato, trattandosi di un diritto esercitato nell’ambito di un rapporto di tipo privatistico, estraneo all’esercizio del potere impositivo, proprio del rapporto tributario. Si richiama, Cass. Sez. U, Sentenza 9567/2014 appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alle sanzioni irrogate ad una banca dall’Agenzia delle Entrate per violazione dell’obbligo di tempestiva rendicontazione delle deleghe F24, previsto dalla convenzione stipulata, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.Lgs. 241/1997, tra l’Amministrazione finanziaria e la banca delegata, con la quale sono stati disciplinati i diritti ed obblighi reciproci delle parti e, tra essi, i tempi della rendicontazione periodica dei dati riepilogativi, trattandosi di accordo riconducibile allo schema del contratto d’appalto di servizi, di natura civilistica e non tributaria. Ne consegue che la relativa pretesa attiene ad un inadempimento contrattuale sorto nell’ambito di un rapporto privatistico, estraneo all’esercizio del potere impositivo . SEZIONI UNITE SENTENZA 17 GENNAIO 2017, N. 953 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - GIURISDIZIONI SPECIALI IMPUGNABILITA’ - CONSIGLIO DI STATO. Controllo sul limite esterno della giurisdizione - Portata - Conformità della decisione al diritto europeo - Esclusione - Limiti - Fattispecie in tema di ritenuta incompatibilità tra la normativa nazionale sul finanziamento dell’AGCOM e la Direttiva 2002/20/CE . In materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l’art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori in iudicando” o in procedendo” per contrasto con il diritto dell’Unione europea, salva l’ipotesi estrema” in cui l’errore si sia tradotto in una interpretazione delle norme europee di riferimento in contrasto con quelle fornite dalla Corte di Giustizia Europea, sì da precludere, rendendola non effettiva, la difesa giudiziale. Nella specie, si è escluso che il Consiglio di Stato avesse ecceduto il limite suddetto nel verificare la compatibilità della disciplina nazionale in tema di finanziamento dell’AGCOM, prevista dall’art. 1, commi 65 e 66, della legge 266/2005, con l’art. 12 della Direttiva 2002/20/CE, quale interpretato dalla sentenza della CGUE del 18 luglio 2013, nelle cause riunite da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12, e nel ritenere che il prelievo tributario previsto dalla normativa nazionale, con un imponibile esteso anche a ricavi derivanti da attività non soggette alla regolazione di mercato dell’AGCOM e con un gettito non limitato ai costi complessivi sostenuti dall’Autorità per le sole attività di regolazione, fosse incompatibile con la Direttiva citata . In precedenza, Cass. Sez. U, Sentenza 3915/2016 in tema di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo della Corte di cassazione sul rispetto del limite esterno della giurisdizione non include la verifica di conformità della decisione al diritto dell’Unione europea, fatta salva l’ipotesi estrema” in cui la decisione contrasti con quelle della Corte di giustizia sì da precludere l’accesso alla tutela giurisdizionale questa ipotesi non ricorre nella decisione del Consiglio di Stato che, giudicando sull’esclusione amministrativa degli ingegneri dalla direzione dei lavori su immobili di pregio storico e artistico riservata agli architetti, abbia negato la sussistenza di una discriminazione alla rovescia” in danno degli ingegneri italiani, giacché tale decisione non contiene un aprioristico diniego di giurisdizione ed è assunta alla luce delle pronunce della Corte di giustizia ordinanza 5 aprile 2004, C-3/02, e sentenza 21 febbraio 2013, C-111/12 . SEZIONI UNITE SENTENZA 29 DICEMBRE 2016, N. 27456 PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - IN GENERE. Beni demaniali o patrimoniali di un ente pubblico - Alternatività della tutela ex art. 823, comma 2, cc - Portata - Fattispecie. In tema di beni demaniali o patrimoniali di un ente pubblico, il principio di alternatività della tutela ex art. 823, comma 2, cc non preclude all’ente che abbia agito in autotutela amministrativa con attività provvedimentale nella specie, ordine di demolizione di opere edilizie costruite su un area appartenente al patrimonio disponibile di un comune di esperire una diversa e successiva forma di reazione dinanzi al giudice ordinario nella specie, azione di rilascio per illegittima occupazione , laddove il provvedimento adottato in autotutela abbia esaurito i propri effetti a causa del venir meno dello scopo pubblicistico al quale era preordinato nella specie, realizzazione di un centro cucine per le mense comunali , atteso che la menzionata norma afferma la possibilità di esperire entrambe le tutele, ma non anche il principio che electa una via, non datur recursus ad alteram” . Si richiama Cass. Sez. U, Sentenza 6129/1986 l’art. 823 secondo comma cc, sul carattere alternativo dell’autotutela amministrativa rispetto ai mezzi ordinari a difesa della proprietà o del possesso, ancorché dettato per i beni demaniali, configura espressione di un principio generale, valido per ogni situazione giuridica in cui siano esperibili rimedi giurisdizionali. Pertanto, pure con riguardo a bene non demaniale, deve riconoscersi ad un comune la facoltà di agire davanti al giudice ordinario con Azione di rilascio, a tutela del proprio diritto dominicale, indipendentemente dall’eventuale possibilità del comune medesimo di conseguire analogo risultato con l’Esercizio di poteri autoritativi .