RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA SENTENZA 13 GENNAIO 2017, N. 785 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA PATERNITA' DEL MARITO, PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - TERMINE E SOSPENSIONE. Natura decadenziale del termine ex art. 244 c.c. - Materia sottratta alla disponibilità delle parti - Conseguenze - Accertamento ex officio del suo rispetto da parte del giudice - Necessità - Mancata eccezione di parte del suo decorso - Irrilevanza. In tema di azione di disconoscimento di paternità, il termine, di natura decadenziale, previsto dall'art. 244 c.c. afferisce a materia sottratta alla disponibilità delle parti, così che il giudice, giusta l'art. 2969 c.c., deve accertarne ex officio il rispetto, mentre l’attore deve correlativamente fornire la prova che l'azione sia stata proposta entro il termine previsto, senza che alcun rilievo possa spiegare, in proposito, la circostanza che nessuna delle parti abbia eccepito l'eventuale decorso del termine stesso. In senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1512 del 2000 In tema di azione di disconoscimento di paternità, il termine previsto dall'art. 244 cod.civ., di natura decadenziale, afferisce a materia sottratta alla disponibilità delle parti, così che il giudice, a norma dell'art. 2969 cod.civ., deve accertarne ex officio il rispetto, dovendo correlativamente l'attore fornire la prova che l'azione sia stata proposta entro il termine previsto, senza che alcun rilievo possa spiegare, in proposito, la circostanza che nessuna delle parti abbia eccepito l'eventuale decorso del termine stesso. SEZIONE PRIMA SENTENZA 13 GENNAIO 2017, N. 784 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE. Controversie in materia di amministrazione di sostegno - Sospensione feriale dei termini processuali - Applicabilità - Limiti. In tema di sospensione feriale dei termini processuali, il carattere di eccezionalità dell’art. 3 della l. n. 742 del 1969 che, per i procedimenti di cui all’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 ordinamento giudiziario pone una precisa deroga al principio generale di sospensione dei termini durante il periodo feriale, comporta non solo che non possa esserne estesa l'applicazione a tipologie di controversie diverse da quelle espressamente richiamate, ma anche che le categorie sottratte all'operatività della regola generale vadano interpretate in senso restrittivo. Pertanto, con riferimento alle cause relative ai procedimenti di amministrazione di sostegno, l'eccezione alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale deve essere ristretta ai soli casi in cui la sua ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, come avviene per i provvedimenti che dispongono l'apertura o la chiusura dell'amministrazione, ma non anche ai provvedimenti a carattere gestorio, come quello di rimozione e sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno. CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE. Amministrazione di sostegno - Provvedimenti meramente gestionali assunti dal giudice tutelare - Reclamabilità davanti alla corte d'appello - Esclusione - Giudice competente - Tribunale in composizione collegiale – Traslatio iudicii” - Applicabilità. In tema di amministrazione di sostegno, i provvedimenti non aventi carattere decisorio ma meramente gestionali assunti dal giudice tutelare nella specie, decreti con i quali vengono liquidate alcune indennità in favore dell'amministratore non sono suscettibili di reclamo alla corte d’appello ex art. 720-bis c.p.c., bensì di reclamo al tribunale in composizione collegiale ai sensi dell’art. 739 c.p.c., trattandosi di provvedimenti che riguardano l'amministrazione, emanati in applicazione dell’art. 379 c.c. Peraltro, la dichiarazione di inammissibilità del reclamo da parte del giudice dell'appello ha natura di dichiarazione di incompetenza, con conseguente prosecuzione del giudizio davanti al competente tribunale in composizione collegiale attraverso il meccanismo della translatio iudicii”. Si veda a Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13747 del 2011 E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema di designazione o nomina di un amministratore di sostegno, trattandosi di un provvedimenti distinti, logicamente e tecnicamente, da quelli che dispongono l'amministrazione e che vengono emanati in applicazione dell'art. 384 cod. civ. richiamato dal successivo art. 411, primo comma, cod. civ. , dovendo invero limitarsi la facoltà di ricorso, concessa dall'art. 720-bis, ultimo comma, cod. proc. civ., ai decreti di carattere decisorio, quali quelli che dispongono l'apertura o la chiusura dell'amministrazione, assimilabili, per loro natura, alle sentenze emesse in materia di interdizione ed inabilitazione, mentre tale facoltà non si estende ai provvedimenti a carattere gestorio. b Sez. 1, Sentenza n. 1800 del 1990 Il carattere di eccezionalità della norma dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 che pone una precisa deroga, per i procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, al principio generale di sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, comporta che non possa esserne estesa l'applicazione a tipologie di controversie diverse da quelle espressamente richiamate. Pertanto, la deroga alla predetta sospensione prevista per le controversie in materia di alimenti, non si estende alle diverse controversie concernenti la misura dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, in regime di separazione dei coniugi.