RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA 17 GENNAIO 2017, N. 964 GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO. Violazione dei doveri di specificità, chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali - Declaratoria d’inammissibilità dell’appello - Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità - Esclusione - Ragioni. In tema di sindacato delle Sezioni Unite della Suprema Corte sulle decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione, è configurabile l’eccesso di potere giurisdizionale con riferimento alle regole del processo amministrativo solo nel caso di un radicale stravolgimento delle norme di rito che implichi un evidente diniego di giustizia, sicché non è affetta da tale vizio la pronuncia con la quale il giudice amministrativo, facendo applicazione della sanzione stabilita dall’art. 40 d.lgs. n. 104/2010, nonché dell’art. 3, comma 2, del medesimo d.lgs., abbia dichiarato l’inammissibilità dell’atto d’appello per violazione dei doveri di specificità, chiarezza e sinteticità espositiva. In precedenza, Cass. Sez. U, sentenza 24468/2013 in tema di sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione, è configurabile l’eccesso di potere giurisdizionale con riferimento alle regole del processo amministrativo solo nel caso di radicale stravolgimento delle norme di rito, tale da implicare un evidente diniego di giustizia e non già nel caso di mero dissenso del ricorrente nell’interpretazione della legge. Nella specie, il ricorrente, revocato dalla provvisoria aggiudicazione del servizio di riscossione tributi per sua inaffidabilità desumibile da un precedente rapporto, aveva lamentato che il Consiglio di Stato non si fosse limitato alla mera verifica della sufficienza della motivazione di tale revoca, ma ne aveva operato una vera e propria integrazione nel ritenere sussistente il presupposto di cui all’art. 38, lett. f”, d.lgs. n. 163/2006, così travalicando i confini della giurisdizione operando apprezzamenti discrezionali riservati alla pubblica amministrazione . SEZIONI UNITE ORDINANZA 17 GENNAIO 2017, N. 959 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA. Fermo amministrativo derivato da cartella di pagamento afferente spese processuali - Impugnazione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Ragioni. La giurisdizione sulla controversia nascente dall’impugnazione di un provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati, ex art. 86 d.P.R. n. 602/1972, cui sia sottesa una pretesa creditoria per spese processuali”, appartiene al giudice ordinario, attesa la natura non tributaria di un siffatto credito ed il carattere di misura puramente afflittiva del fermo suddetto, alternativa all’esecuzione forzata e volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicché la sua impugnativa si sostanzia in un’azione di accertamento negativo della menzionata pretesa soggetta alle regole generali in tema di riparto della giurisdizione. Si richiamano a Sez. U, ordinanza 14831/2008 con riferimento alle controversie aventi per oggetto il provvedimento di fermo di beni mobili registrati, di cui all’art. 86 d.P.R. n. 602/1972, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari. Nella specie è stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario essendo stato disposto il fermo per contributi INPS . b Sez. U, ordinanza 15354/2015 il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore. c Sez. U, ordinanza 20427/2016 la cognizione sugli importi iscritti a ruolo riportati in una cartella esattoriale concernente il recupero di spese di giustizia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.