RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA ORDINANZA 12 GENNAIO 2017, N. 669 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITA'. Aggiudicazione - Prezzo notevolmente inferiore a quello giusto - Sospensione della vendita - Potere discrezionale del giudice. In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, al giudice delegato è attribuito, ai sensi dell'art. 108 l.fall. anche nel testo novellato dal d.lgs. n. 5/2006, applicabile ratione temporis , il potere discrezionale di disporre la sospensione della vendita anche ad aggiudicazione avvenuta, qualora sussista una notevole sproporzione tra il prezzo offerto e quello giusto, senza peraltro che la legge indichi un rigoroso criterio quantitativo cui correlare la conseguente determinazione affidata al prudente apprezzamento del giudice. Si richiama, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1610/2009 In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, al giudice delegato è attribuito, ai sensi dell'art. 108, comma 3, legge fall. nel testo ratione temporis applicabile , il potere discrezionale di disporre la sospensione della vendita anche ad aggiudicazione avvenuta, qualora sussista una notevole sproporzione tra il prezzo offerto e quello giusto, senza che peraltro la legge indichi un rigoroso criterio quantitativo cui correlare la conseguente determinazione, affidata al prudente apprezzamento del giudice ne consegue che anche la presentazione di un'offerta in aumento nella specie, del venti per cento rispetto al prezzo di aggiudicazione - e prima del decreto di trasferimento - non costituisce, di per sé, requisito indispensabile per disporre la citata sospensione, qualora l'inferiorità del prezzo rispetto a quello giusto non sia ricavabile anche da altri elementi. SEZIONE PRIMA SENTENZA 12 GENNAIO 2017, N. 607 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE Attestatore - Requisiti soggettivi - Terzietà e indipendenza rispetto al debitore - Necessità - Relazione di un attestatore che sia anche amministratore della società - Inammissibilità della domanda. Nel concordato preventivo, l’art. 161, comma 3, l.fall., già nel testo in vigore prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134/2012, richiede che l’attestatore sia in posizione di terzietà ed indipendenza rispetto al debitore. Ne consegue che, ove la relazione sia stata redatta da un professionista che sia anche amministratore della società ricorrente, la domanda di concordato è inammissibile. Non si rilevano precedenti in termini.