RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 15 DICEMBRE 2016, N. 25847 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE. Appalto pubblico - Realizzazione della rete ferroviaria di alta velocità - Affidamento a terzi di lavori da parte del contraente generale - Controversia - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In tema di appalti pubblici per la realizzazione della rete ferroviaria di alta velocità, l’obbligo del contraente generale, previsto dall’art. 12 del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008, di procedere ad affidamento a terzi di parte dei lavori di cui ai rapporti convenzionali mediante procedura concorsuale di evidenza pubblica conforme alle direttive comunitarie, determina la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla relativa controversia ex art. 133, comma 1, lettera e , n. 1, c.p.a. Non si segnalano precedenti in termini. SEZIONI UNITE SENTENZA 14 DICEMBRE 2016, N. 25625 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - GIURISDIZIONI SPECIALI IMPUGNABILITA' - CONSIGLIO DI STATO. Giudizio di ottemperanza - Giudicato formatosi davanti ad un giudice diverso da quello amministrativo - Ambito e limiti - Conseguenze - Sentenza definitiva del giudice ordinario - Consiglio di Stato - Sindacato integrativo - Diverso contenuto precettivo - Ammissibilità - Esclusione - Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità. Il potere interpretativo del giudicato da eseguire, che è insito nella struttura stessa del giudizio di ottemperanza in quanto giudizio di esecuzione, allorché attenga ad un giudicato formatosi davanti ad un giudice diverso da quello amministrativo, non può che esercitarsi sulla base di elementi interni al giudicato da ottemperare e non su elementi esterni, la cui valutazione rientra in ogni caso nella giurisdizione propria del giudice che ha emesso la sentenza. Pertanto, ove il Consiglio di Stato, in sede di ottemperanza di una sentenza definitiva del giudice ordinario nella specie, di accertamento del diritto di taluni pubblici dipendenti di godere di un congedo ordinario aggiuntivo di 15 giorni lavorativi, ai sensi dell’art. 5 CCNL Comparto sanità , abbia effettuato un sindacato integrativo - individuando, in tal modo, un diverso contenuto precettivo del giudicato nella specie, conformandosi ad una sentenza della Corte di cassazione che aveva stabilito un diverso criterio per il computo delle ferie aggiuntive , con una pronuncia sostanzialmente autoesecutiva - ciò si traduce in un eccesso di potere giurisdizionale sindacabile ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., inteso quale esorbitanza dai limiti esterni che segnano l'ambito della sua giurisdizione. In senso conforme, Cass. Sez. U, Sentenza n. 28812 del 2011 Il potere interpretativo del giudicato da eseguire, che è insito nella struttura stessa del giudizio di ottemperanza in quanto giudizio di esecuzione, allorché attenga ad un giudicato formatosi davanti ad un giudice diverso da quello amministrativo, non può che esercitarsi sulla base di elementi interni al giudicato da ottemperare e non su elementi esterni, la cui valutazione rientra in ogni caso nella giurisdizione propria del giudice che ha emesso la sentenza. Pertanto, ove il Consiglio di Stato, in sede di ottemperanza di una sentenza definitiva del giudice ordinario nella specie, di accertamento del diritto di taluni pubblici dipendenti ad essere inquadrati in una certa posizione economica da una data determinata , abbia effettuato un sindacato integrativo - individuando, in tal modo, un diverso contenuto precettivo del giudicato nella specie, posticipando la data di inquadramento in ragione della ritenuta rilevanza di elementi di fatto sopravvenuti , con una pronuncia sostanzialmente autoesecutiva - ciò si traduce in un eccesso di potere giurisdizionale sindacabile ai sensi dell'art. 111, ottavo comma, Cost., inteso quale esorbitanza dai limiti esterni che segnano l'ambito della sua giurisdizione. SEZIONI UNITE ORDINANZA 13 DICEMBRE 2016, N. 25515 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA . Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti cd. ecotassa - Controversia - Giurisdizione del giudice tributario - Ragioni. La cd. ecotassa presenta tutti i requisiti previsti dalla giurisprudenza costituzionale Corte cost. n. 238 del 2009 per qualificare come tributari alcuni prelievi, e cioè la doverosità della prestazione, la mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti ed il collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante, regolato, peraltro, interamente dalla legge, senza che siano riservati alla P.A. spazi di discrezionalità circa la concreta individuazione dei soggetti obbligati, dei presupposti oggettivi o del quantum dovuto. Ne consegue che, giusta l’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, le relative controversie, avendo ad oggetto il pagamento di un’imposta, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario. Non si segnalano precedenti in termini.