RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 17 GENNAIO 2017, N. 960 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA. Concessionaria dell’ACI - Somme riscosse a titolo di tasse automobilistiche e non riversate alla Regione - Cartella esattoriale - Controversia - Giurisdizione - Del giudice ordinario – Fondamento. Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia relativa all’impugnazione di cartella esattoriale recante la richiesta di pagamento delle somme che la concessionaria dell’ACI ha riscosso per conto della Regione a titolo di tasse automobilistiche, e che, incorrendo in un inadempimento dell’appalto del servizio di riscossione, non ha integralmente riversato, trattandosi di un diritto esercitato nell’ambito di un rapporto di tipo privatistico, estraneo all’esercizio del potere impositivo, proprio del rapporto tributario. Si veda anche Cass. Sez. U, Sentenza 9567/2014 appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alle sanzioni irrogate ad una banca dall’Agenzia delle Entrate per violazione dell’obbligo di tempestiva rendicontazione delle deleghe F24, previsto dalla convenzione stipulata, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.Lgs. 241/1997, tra l’Amministrazione finanziaria e la banca delegata, con la quale sono stati disciplinati i diritti ed obblighi reciproci delle parti e, tra essi, i tempi della rendicontazione periodica dei dati riepilogativi, trattandosi di accordo riconducibile allo schema del contratto d’appalto di servizi, di natura civilistica e non tributaria. Ne consegue che la relativa pretesa attiene ad un inadempimento contrattuale sorto nell’ambito di un rapporto privatistico, estraneo all’esercizio del potere impositivo. SEZIONI UNITE 13 GENNAIO 2017, N. 758 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - MODALITA’ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - RUOLI - RUOLI STRAORDINARI - IN GENERE. Riscossione – Iscrizione nei ruoli straordinari – Natura – Efficacia - Limiti. L’iscrizione nei ruoli straordinari dell’intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, risultante dall’avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dagli artt. 11 e 15 bis del Dpr 602/1973, costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell’atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante, sicché, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l’ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l’obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, sia ove l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell’eccedenza versata. Superato il contrasto interpretativo a in senso conforme, Cass. Sez. 5, Ordinanza 13445/2012 in tema di riscossione dei tributi, l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l’atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell’atto amministrativo che la legittima ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria b in senso difforme, Sez. 6 - 5, Ordinanza 458/2014 in tema di riscossione delle imposte sui redditi, l’emissione del ruolo straordinario con obbligo di pagamento immediato delle imposte iscritte, ai sensi dell’art. 11 del Dpr 602/1973, è legittima quando sussiste fondato pericolo per la riscossione nella specie rappresentato dall’esistenza, alla data della formazione del ruolo, di provvedimento, valido ed efficace, di iscrizione di ipoteca legale sui beni di società assoggettata ad IRPEG, IRAP ed IVA in liquidazione , senza che rilevi l’eventuale emissione di un avviso di accertamento di cui sia pendente il relativo giudizio di impugnazione.