RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 3 GENNAIO 207, N. 43 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO GIURISDIZIONE SULLO - IN GENERE. Trasferimento fittizio della sede legale all’estero, con conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese - Istanza di fallimento - Art. 10 l.fall. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fondamento. Laddove la cancellazione di una società dal registro delle imprese italiano avvenga non a compimento del procedimento di liquidazione dell'ente o per il verificarsi di altra situazione che implichi la cessazione dell'esercizio dell'impresa e da cui la legge faccia discendere l'effetto necessario della cancellazione, bensì come conseguenza del trasferimento fittizio all'estero della sede della società, non trova applicazione l'articolo 10 l.fall., atteso che un siffatto trasferimento non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita e non ne comporta, quindi, in alcun modo, la cessazione dell'attività imprenditoriale, che continua ad essere svolta nel territorio dello Stato. Inoltre, in applicazione del principio di effettività ed in ragione della fittizietà del trasferimento della sede sociale e della permanenza dell’attività in Italia, il giudice italiano neppure perde la propria giurisdizione ai sensi ex articolo 9 l.fall Si richiama Cass. Sez. U, Sentenza n. 5945 del 2013 Laddove la cancellazione di una società dal registro delle imprese italiano sia avvenuta non a compimento del procedimento di liquidazione dell'ente, o per il verificarsi di altra situazione che implichi la cessazione dell'esercizio dell'impresa e da cui la legge faccia discendere l'effetto necessario della cancellazione, bensì come conseguenza del trasferimento all'estero nella specie, in Francia della sede della società, e quindi sull'assunto che questa continui, invece, a svolgere attività imprenditoriale, benché in altro Stato, non trova applicazione l'articolo 10 legge fall., atteso che un siffatto trasferimento, almeno nelle ipotesi in cui la legge applicabile nella nuova sede concordi sul punto con i principi desumibili dalla legge italiana, non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita e non ne comporta, quindi, in alcun modo, la cessazione dell'attività, come peraltro agevolmente desumibile dal disposto degli articoli 2437, primo comma, lett. c e 2473, primo comma, cod. civ. SEZIONE PRIMA 3 GENNAIO 207, N. 25 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI - ESECUZIONE D'INCARICHI CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA - IN GENERE. Contratti bancari - Ordine di bonifico bancario conferito anche nell'interesse del beneficiario - Irrevocabilità. L’ordine di bonifico, ove conferito anche nell’interesse del beneficiario, non è revocabile. Si veda Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22596 del 2004 In tema di contratti bancari, l'ordine di pagamento impartito da un correntista alla propria banca ordine che ripete la sua fonte e la sua legittimità dal contratto di conto corrente stipulato tra il correntista e l'istituto di credito, e costituisce un'esecuzione di incarico conferito ex articolo 1856 cod. civ. ha natura di negozio giuridico unilaterale, la cui efficacia vincolante scaturisce da una precedente dichiarazione di volontà con la quale la banca si è obbligata ad eseguire i futuri incarichi conferitile dal cliente incarichi con i quali viene ulteriormente specificato il mandato inizialmente conferito , ed il cui perfezionamento è circoscritto alla banca e all'ordinante, con conseguente estraneità del beneficiario terzo rispetto all'ordine , nei cui confronti, pertanto, l'incarico del correntista di effettuare il pagamento assume natura di delegatio solvendi , giusta disposto dell'articolo 1269 cod. civ