RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 23 DICEMBRE 2016, N. 26907 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO. Patrocinio a spese dello Stato - Giudizio svoltosi innanzi al giudice amministrativo - Decreto di liquidazione del compenso al legale - Opposizione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie anteriore all'entrata in vigore dell'art. 150 del d.lgs. n. 150 del 2011. Spetta al giudice ordinario conoscere dell’opposizione, ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, applicabile ratione temporis , avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l’attività da lui prestata, nell'interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento svoltosi davanti al giudice amministrativo, atteso che quello al compenso è un diritto soggettivo non degradabile ad interesse legittimo, nè avendo la suddetta disposizione, qualificabile come norma sulla competenza e non sulla giurisdizione, introdotto un'ulteriore, eccezionale ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che, peraltro, ove ricorresse, comporterebbe una diminuzione di tutela, in quanto, giusta l’art. 111, comma 2, Cost., contro le decisioni di quest'ultimo il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. L’antecedente sulla giurisdizione è in Cass. Sez. U, Sentenza n. 19161 del 2009 Il procedimento di opposizione, ex art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato , introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale, e deve quindi essere trattato da magistrati addetti al servizio civile, con la conseguenza che la trattazione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che lo decide spetta alle sezioni civili della Corte di cassazione. Tuttavia, qualora l'ordinanza che decide l'opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari che non determina né una questione di competenza né una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare. Per altri profili a Sez. 2, sentenza n. 4362/15 la pronuncia sull'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nella formulazione, applicabile ratione temporis , antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 15 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 , spetta alla competenza funzionale del presidente dell'ufficio giudiziario in composizione monocratica, con riferimento non solo all'ufficio ma anche alla persona del titolare di questo, sicché la decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c., in quanto esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge. b Sez. 2, sentenza n. 23020/15 in tema di patrocinio a spese dello Stato, sull'opposizione al decreto di liquidazione dell'onorario emesso dal magistrato di sorveglianza è competente a decidere il presidente del tribunale di sorveglianza cui quel magistrato appartiene, in quanto l'art. 170 d.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 15 d.lgs. n. 150/11, valorizza la prossimità organizzativa tra primo decidente e giudice dell'opposizione.