RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 3 GENNAIO 2017, N. 24 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE. Valori mobiliari - Contratti per la gestione di portafogli - Obblighi comportamentali dell'intermediario - Contenuto - Preventiva indicazione del grado di rischio di ciascuna linea di gestione patrimoniale cd. benchmark - Sussistenza - Violazione - Conseguenze. Nei contratti aventi ad oggetto la gestione di portafogli di valori mobiliari, gli obblighi di comportamento normativamente posti a carico dell’intermediario artt. 36 e segg. del reg. Consob n. 11522 del 1998 prevedono, tra l’altro, la preventiva indicazione, per ciascuna linea di gestione patrimoniale, di un parametro oggettivo coerente con i rischi ad essa connessi cd. benchmark , il quale, se anche non impone al gestore di acquistare titoli nelle proporzioni indicate, costituisce un modo per valutare la razionalità e l’adeguatezza dell’attività dell’intermediario, per cui, ove la gestione sia risultata in contrasto con il predetto parametro e, quindi, con i rischi contrattualmente assunti dagli investitori, l’intermediario risponde delle perdite che gli stessi abbiano, per l’effetto, subìto. Si veda Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8089/16 Nei contratti aventi ad oggetto la gestione di portafogli di valori mobiliari, gli obblighi di comportamento normativamente posti a carico dell'intermediario art. 36 e ss. del reg. Consob n. 11522 del 1998 prevedono, tra l'altro, la preventiva indicazione del grado di rischio di ciascuna linea di gestione patrimoniale si tratta di una prescrizione vincolante evincibile dall'Allegato 3, sub C , del reg. Consob n. 11522, dettata al fine d'indicare le modalità di esecuzione dell'obbligo di fornire all'investitore un parametro oggettivo coerente dei rischi connessi alle singole gestioni art. 42 del menzionato regolamento . SEZIONE PRIMA 3 GENNAIO 2017, N. 23 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI - NORME APPLICABILI - PARTECIPAZIONE AGLI UTILI - IN GENERE. Società di persone - Società in accomandita semplice - Azzeramento del capitale per perdite - Obbligo di ricostituzione del capitale o messa in liquidazione della società - Insussistenza - Successiva distribuzione di utili - Ripianamento delle perdite dell'esercizio precedente e portate a nuovo - Necessità. Nelle società di persone, e, in particolare, nella società in accomandita semplice, non sussiste, in caso di azzeramento del capitale per perdite, alcun obbligo di ricostituzione dello stesso o di messa in liquidazione della società, fermo restando, però, che, riportate a nuovo le perdite, il calcolo degli utili ripartibili tra i soci, ai sensi dell’art. 2303 c.c., deve essere operato sul patrimonio effettivo della società e, dunque, ripianando integralmente le perdite subìte nell’esercizio precedente. Non si rilevano precedenti in termini.