RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 22 DICEMBRE 2016, N. 26650 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI NATURALI. Ripetizione di indebito - Oggettivo - Esecuzione di un pagamento non dovuto da parte di un Ente Pubblico - Ripetibilità - Obbligazione naturale - Configurabilità - Esclusione. Nel caso di un pagamento effettuato da un ente pubblico in base ad un titolo risultato mancante o nullo, non può invocarsi l'irripetibilità ai sensi dell'art. 2034 c.c., atteso che i fini pubblici perseguiti non consentono la rilevanza di quelli soggettivi e personali di chi dispone le erogazioni su fondi dell'ente medesimo. In senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3028 del 2008 Nel caso di un pagamento effettuato da un ente pubblico in base ad un titolo risultato mancante o nullo, non può invocarsi l'irripetibilità ai sensi dell'art. 2034 cod.civ. poiché i fini pubblici perseguiti non consentono la rilevanza di quelli soggettivi e personali di chi dispone le erogazioni su fondi dell'ente medesimo . SEZIONI UNITE 20 DICEMBRE 2016, N. 26272 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE. Pretesa di riconoscimento del diritto all'assunzione in forza di scorrimento di graduatoria - Decisione dell'amministrazione di indire nuovo concorso - Giurisdizione - Del giudice amministrativo - Fondamento. In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego cd. privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale e riguardante la pretesa allo scorrimento” della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il diritto all'assunzione. Ove, invece, - come nel caso di specie, avendo il ricorrente censurato la scelta dell’ente pubblico territoriale di coprire il posto di vice comandante del corpo di polizia urbana non mediante scorrimento” della graduatoria del precedente concorso, bensì con altra procedura - la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento che, per coprire i posti resisi vacanti, indice una diversa procedura nella specie, quella del concorso interno , anziché avvalersi delle scorrimento della graduatoria di altro precedente concorso, si è in presenza d'una contestazione che investe l'esercizio del potere dell'amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001. In senso conforme, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 10404 del 2013 In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il diritto all'assunzione . Ove, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di diverse procedure nella specie di conferimento di incarichi esterni e di mobilità esterna per la copertura dei posti resisi vacanti, la contestazione investe l'esercizio del potere dell'Amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo e la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma quarto, del d.P.R. n. 165 del 2001 . SEZIONI UNITE 16 DICEMBRE 2016, N. 25978 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Mancata demolizione da parte del comune di opera abusiva - Risarcimento danni invocato da privato - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza – Ragioni. La pretesa risarcitoria azionata, nei confronti di un comune, dal privato che si ritenga leso a causa della mancata demolizione di opere asseritamente abusive, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di danno provocato non dalla mancata o illegittima adozione di provvedimenti amministrativi discrezionali ma dal comportamento materiale con cui l’amministrazione comunale ha omesso di compiere un'attività vincolata. Si veda Cass. Sez. U, Sentenza n. 13568 del 2015 La domanda risarcitoria proposta avverso un Comune dal cittadino che si ritenga leso a causa del mancato sgombero di questuanti dalla pubblica via rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, poiché non concerne una semplice attività materiale dell'ente pubblico, ma l'adozione di provvedimenti secondo legge, prospettando in astratto un interesse legittimo dell'attore, salva la valutazione di merito circa la sua concreta giustiziabilità .