RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 10 GENNAIO 2017, N. 270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE. Concordato con riserva - Pendenza di procedimento prefallimentare - Assegnazione di un termine di novantadue giorni per il deposito della proposta e del piano - Abnormità del provvedimento - Esclusione - Fondamento. Nel concordato preventivo cd. con riserva, il decreto con cui il tribunale, in pendenza di istruttoria prefallimentare, abbia assegnato al debitore il termine di novantadue giorni per il deposito della proposta e del piano, seppure irregolare, non viola il termine complessivo di centoventi giorni stabilito dall’art. 161, comma 10, l.fall. e non è, quindi, affetto da abnormità. Si richiama Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6277 del 2016 Il termine fissato dal giudice al debitore, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., per la presentazione della proposta, del piano e dei documenti del cd. concordato con riserva ha natura perentoria e disciplina mutuata dall'art. 153 c.p.c., cosicché non è prorogabile a richiesta della parte o d'ufficio se non in presenza di giustificati motivi, che devono essere allegati dal richiedente e verificati dal giudice, la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. Pertanto, in ragione della natura decadenziale del menzionato termine, alla sua inosservanza consegue l'inammissibilità della domanda concordataria . SEZIONE PRIMA 10 GENNAIO 2017, N. 269 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO – RECLAMI. Debitore - Diritto di difesa - Esercizio dinanzi alla corte di appello in sede di reclamo ex art. 22 l.fall. - Sufficienza - Rimessione degli atti al tribunale - Dichiarazione di fallimento senza preventiva convocazione del debitore - Legittimità. Nel procedimento camerale e sommario che precede la dichiarazione di fallimento, il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa del debitore restano assicurati quando questi sia informato dell'iniziativa in corso e dei fatti rilevanti per la configurazione dei requisiti oggettivi e soggettivi di detta declaratoria in particolare, il diritto di difesa del debitore è garantito allorché il medesimo lo abbia esercitato dinanzi alla corte di appello in sede di reclamo ex art. 22 l.fall., senza necessità di ulteriore sua convocazione da parte del tribunale cui gli atti siano stati rimessi per la dichiarazione di fallimento. In senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3912 del 1993 Nel procedimento camerale e sommario che precede la dichiarazione di fallimento, il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa del debitore restano assicurati quando questi sia informato dell'iniziativa in corso e dei fatti rilevanti per la configurazione dei requisiti oggettivi e soggettivi di detta declaratoria in particolare il diritto di difesa del debitore è garantito allorché il medesimo lo abbia esercitato dinanzi alla Corte di Appello in sede di reclamo ex art. 22 legge fallimentare, senza necessità di ulteriore convocazione da parte del Tribunale, cui gli atti siano stati rimessi per la dichiarazione di fallimento . SEZIONE PRIMA 4 GENNAIO 2017, N. 96 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE. Collegio di consulenti tecnici - Ripartizione delle attività - Ammissibilità - Condizioni. Il principio di collegialità non esclude che fra i componenti di un collegio di consulenti tecnici sia fatta distribuzione di particolari attività, tanto più quando alcuni di essi abbiano una competenza professionale distinta da quella degli altri, purché i risultati dell'attività di ciascuno siano partecipati agli altri e da questi valutati, sicché collegialmente si formino le conclusioni da sottoporre al giudice. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito osservando che la suddivisione del lavoro nell’ambito del collegio peritale, giustificata da ragioni pratiche inerenti alla vastità del lavoro da svolgere, aveva interessato soltanto la risposta ai chiarimenti richiesti, tenuto anche conto del fatto che la relazione era stata fatta propria da entrambi gli ausiliari, che l’avevano sottoscritta nella sua interezza . In senso conforme, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 669 del 1969 Il principio di collegialità non esclude che fra i componenti di un collegio di consulenti tecnici sia fatta distribuzione di particolari attività, tanto più quando alcuni dei consulenti abbiano competenza professionale distinta da quella degli altri nella specie, si trattava di due agronomi e di un dottore commercialista , purché i risultati dell'attività di ciascuno siano partecipati agli altri e da questi valutati, sicché collegialmente si formino le conclusioni da sottoporre al giudice .