RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA 18 NOVEMBRE 2016, N. 23520 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE. Giudizio di appello - Componente del collegio giudicante - Compimento di atti istruttori in precedente grado di giudizio - Motivo di astensione ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. - Esclusione - Fondamento. L’obbligo di astensione imposto dall’art. 51, n. 4, c.p.c., la cui violazione, ove oggetto di deduzione mediante rituale istanza di ricusazione, è causa di nullità della sentenza, va circoscritto alla sola ipotesi in cui il giudice abbia partecipato alla decisione del merito della controversia in un precedente grado di giudizio, e non può estendersi al caso in cui questi si sia limitato ad istruire la causa in primo grado senza deciderla, oppure abbia ivi reso una pronuncia relativa alle deduzioni probatorie, trovandosi, poi, a conoscerne in grado di appello, trattandosi di provvedimento tipicamente ordinatorio, privo, pertanto, di qualunque efficacia decisoria. Si richiamano i Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4412/2001 l’obbligo di astensione imposto dall’art. 51, n. 4, Cpc al giudice che abbia conosciuto della causa in altro grado concerne esclusivamente il caso dell’avvenuta partecipazione alla decisione oggetto di gravame, non anche quello di semplici attività istruttorie. ii Cass. Sez. 6 - 1, ordinanza n. 11870/2014 in tema di impugnazioni, l’ordinanza istruttoria ha natura tipicamente ordinatoria, con funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, priva come tale di qualunque efficacia decisoria ed insuscettibile, pertanto, di ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.