RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 5 DICEMBRE 2016, N. 24739 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE. Comunicazioni e notificazioni al ricorrente - Trasferimento del domiciliatario - Conseguenze - Effettuazione di comunicazioni e notificazioni presso il CNF. Nel giudizio disciplinare a carico di avvocati, in analogia alla disciplina del giudizio in cassazione, il trasferimento del domiciliatario rende l’elezione di domicilio priva di effetti, a norma degli artt. 366, comma 2, c.p.c. e 60, comma 3, r.d. n. 37/1934, onde le comunicazioni, come le notificazioni, dovranno essere fatte presso la segreteria del CNF. In senso conforme, Cass. Sez. U, sentenza 11220/1997 nel giudizio disciplinare a carico di avvocati, in analogia alla disciplina del giudizio in cassazione, il trasferimento del domiciliatario rende l’elezione di domicilio priva di effetti, a norma degli artt. 336, capoverso c.p.c. e 60, comma 3, r.d. n. 37/1934, onde le comunicazioni, come le notificazioni, dovranno essere fatte nella segreteria del Consiglio nazionale forense. Ciò anche se il nuovo recapito risulti indicato nella relazione dell’ufficiale giudiziario che ha dato atto dell’omessa notifica del domicilio eletto, restando eccettuato soltanto il caso in cui il domiciliatario abbia reso noto, con dichiarazione processualmente rilevante ossia depositata nel fascicolo della controversia, il suo nuovo indirizzo prima che si proceda al tentativo di comunicazione o di notifica caso questo in cui comunicazione e notificazione dovranno essere rinnovate .