RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 1 MARZO 2017, N. 5253 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE – SOCIETÀ Società cancellata dal registro delle imprese - Art. 10 l.fall. - Capacità processuale - Sussistenza - Conseguenze - Notificazione del ricorso ex art. 145, comma 1, c.p.c. - Validità. La previsione dell'art. 10 l.fall., per il quale una società cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro l'anno dalla cancellazione, implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi, per fictio iuris , nei confronti della società estinta, non perdendo quest'ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale. Ne consegue che pure il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato presso la sede della società cancellata, ai sensi dell'art. 145, comma 1, c.p.c In senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24968 del 2013 La previsione dell'art. 10 legge fall., per il quale una società cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro l'anno dalla cancellazione, implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi, per fictio iuris , nei confronti della società estinta, non perdendo quest'ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale. Ne consegue che pure il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato presso la sede della società cancellata, ai sensi dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ. SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 28 FEBBRAIO 2017, N. 5241 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA – STRANIERI. Immigrazione - Procedimento ex art. 702-quater c.p.c. - Appello - Produzione di nuove prove e documenti - Limiti. In tema di immigrazione, il procedimento di appello è introdotto e regolato dall’art. 702-quater c.p.c., secondo il quale possono essere ammessi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione. Si richiama Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14502 del 2014 In materia di immigrazione, l'appello, ex art. 702 quater cod. proc. civ., contro l'ordinanza del tribunale reiettiva del ricorso avverso il diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari, di cui all'art. 30, comma 1, lett. a , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, va proposto con atto di citazione, e non con ricorso, sicchè la verifica della tempestività dell'impugnazione va effettuata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell'atto introduttivo alla parte appellata.