RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 14 DICEMBRE 2016, N. 25638 AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO – SPECIALE. Patrocinio civile - Avvocati dipendenti di enti pubblici iscritti nell’Albo speciale - Cessazione del rapporto di pubblico impiego - Conseguenze in tema di ius postulandi” - Permanenza dell’iscrizione all’Albo speciale e mantenimento della casella PEC - Irrilevanza - Notifica della sentenza all’avvocato cessato dall’impiego - Effetti. Gli avvocati dipendenti di enti pubblici, iscritti nell’albo speciale annesso a quello professionale, sono abilitati al patrocinio esclusivamente per le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera, onde la cessazione del rapporto di impiego, determinando la mancanza di legittimazione a compiere ed a ricevere atti processuali relativi alle cause proprie dell’ente, comporta il totale venir meno dello ius postulandi” per una causa equiparabile a quelle elencate dall’art. 301 Cpc, a nulla rilevando l’eventuale formale permanenza dell’iscrizione nell’albo speciale ed il mantenimento della medesima casella di posta elettronica certificata PEC . Ne consegue che la notifica della sentenza, diretta all’ente pubblico, al precedente avvocato investito della causa in base al cessato rapporto d’impiego deve ritenersi inesistente e, pertanto, inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, non essendo ipotizzabile la protrazione dell’attività lavorativa dell’avvocato-funzionario oltre il limite di durata del rapporto di lavoro subordinato ed essendo perciò inapplicabile alla fattispecie la disciplina dettata dall’art. 85 Cpc. Si veda Cass. Sez. L, Sentenza 11529/2013 gli avvocati e procuratori dipendenti di enti pubblici, iscritti nell’albo speciale annesso all’albo professionale, sono abilitati al patrocinio esclusivamente per le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera, onde la cessazione del rapporto di impiego, determinando la mancanza di legittimazione a compiere e ricevere atti processuali relativi alle cause proprie dell’ente, comporta il totale venir meno dello ius postulandi”, con l’ulteriore conseguenza che le notificazioni necessarie, ed in particolare quelle delle impugnazioni, devono essere fatte alla parte personalmente. Nella specie, la notificazione del ricorso in appello era stata effettuata nei confronti di un avvocato già in pensione e non più iscritto all’albo speciale e la corte di merito, rilevata la nullità della notifica, aveva fissato una nuova udienza di discussione, per consentire all’INPS, parte appellata costituitasi tardivamente in giudizio, di integrare le proprie difese anche mediante proposizione di appello incidentale la S.C., nell’affermare il principio di diritto, ha confermato la sentenza di merito . SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 14 DICEMBRE 2016, N. 25636 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE. Provvedimenti relativi all’affidamento dei figli ex art. 337 quinquies cc - Modifica - Competenza del tribunale del luogo di residenza dei figli minori - Fondamento. In tema di regolamento necessario di competenza, la controversia relativa alla modifica delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, ai sensi dell’art. 337 quinquies cc, appartiene all’esclusiva competenza del tribunale ordinario territorialmente individuato in base alla residenza dei figli minori, così come determinata dal provvedimento giudiziale di cui si chiede la modifica. Non si segnalano precedenti in termini .