RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 13 DICEMBRE 2016, N. 25535 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE. Concorrenza sleale - Violazione del patto di non concorrenza da parte di un ex dipendente - Competenza del tribunale delle imprese - Fondamento. La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 168/2003 sia nel testo anteriore che in quello risultante dalle modifiche apportate dall’art. 2 del Dl 1/2012, conv., con modif., dalla legge 27/2012 va affermata anche nei casi di proposizione di domanda di accertamento di una ipotesi di concorrenza sleale, nella quale la lesione dei diritti riservati sotto forma di know how”, ossia di informazioni aziendali e di processi ed esperienze tecnico-industriali e commerciali, sia, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, elemento costitutivo o relativo all’accertamento dell’illecito della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale. Si richiama, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza 21762/2013 in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 168/2003, si ha interferenza tra fattispecie di concorrenza sleale e tutela della proprietà industriale o intellettuale sia nelle ipotesi in cui la domanda di concorrenza sleale si presenti come accessoria a quella di tutela della proprietà industriale e intellettuale, sia in tutte le ipotesi in cui, ai fini della decisione sulla domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento dei danni, debba verificarsi se i comportamenti asseritamente di concorrenza sleale interferiscano con un diritto di esclusiva. Ne consegue che la competenza delle sezioni specializzate va negata nei soli casi di concorrenza sleale c.d. pura, in cui la lesione dei diritti riservati non sia, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale, tale da dover essere valutata, sia pure incidenter tantum”, nella sua sussistenza e nel suo ambito di rilevanza. Nella fattispecie, riguardante la violazione di un patto di non concorrenza tra due galleristi d’arte per avere uno di essi aperto la sua galleria a poca distanza dall’altro, la S.C. ha riconosciuto una ipotesi di concorrenza sleale pura”, con la conseguente dichiarazione di competenza della sezione ordinaria del tribunale . SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 12 DICEMBRE 2016, N. 25463 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO CONDIZIONE DELLO . Protezione sussidiaria - Presupposti - Trattamento degradante integrante danno grave - Costrizione al matrimonio - Sussistenza – Fondamento – Conseguenze - Esercizio di poteri officiosi da parte del giudice - Necessità. In tema di protezione sussidiaria, la costrizione ad un matrimonio non voluto nella specie, per imposizione paterna costituisce grave violazione della dignità e, dunque, trattamento degradante che integra un danno grave, la cui minaccia, ai fini del riconoscimento di tale misura, può provenire anche da privati allorché le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato o una sua parte consistente non possano o non vogliano fornire protezione adeguata, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali. In senso conforme, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza 25873/2013 in tema di protezione sussidiaria, la costrizione ad un matrimonio non voluto costituisce grave violazione della dignità e, dunque, trattamento degradante che integra un danno grave, la cui minaccia, ai fini del riconoscimento di tale misura, può provenire anche da soggetti diversi dallo Stato, allorché le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato o una sua parte consistente non possano o non vogliano fornire protezione adeguata .