RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 9 NOVEMBRE 2016, N. 22718 IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE. Impugnazione di provvedimenti della Corte di Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione - Inammissibilità - Fondamento. L’impugnazione, per motivi attinenti alla giurisdizione, di un provvedimento reso dalla Corte di cassazione è inammissibile, atteso che avverso le sentenze e le ordinanze adottate da quest’ultima, anche ai sensi dell’art. 375 comma 1, c.p.c., è ammesso il solo rimedio del ricorso per revocazione ex artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c Non si segnalano precedenti in termini. SEZIONI UNITE ORDINANZA 8 NOVEMBRE 2016, N. 22650 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Domanda risarcitoria per installazioni operate dal Comune sulla strada - Finalità correlata alla circolazione stradale - Giurisdizione - Del giudice amministrativo - Fondamento - Mancanza di provvedimento - Irrilevanza - Fattispecie. La domanda risarcitoria proposta da chi ritenga lesa la propria attività commerciale per effetto dell’avvenuta installazione sulla pubblica via, da parte di un comune, senza la preventiva emissione di un formale provvedimento ex art. 5, comma 3, c.d.s., di opere fioriere, dissuasori di sosta e portarifiuti preclusive ivi anche di una breve fermata delle auto per l’effettuazione di acquisti, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ponendosi comunque in discussione l’esercizio di una potestà pubblicistica rientrante nelle competenze municipali in materia di gestione del territorio e, in specie, della circolazione stradale. In precedenza i Sez. U, Sentenza 13568/2015 la domanda risarcitoria proposta avverso un Comune dal cittadino che si ritenga leso a causa del mancato sgombero di questuanti dalla pubblica via rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, poiché non concerne una semplice attività materiale dell’ente pubblico, ma l’adozione di provvedimenti secondo legge, prospettando in astratto un interesse legittimo dell’attore, salva la valutazione di merito circa la sua concreta giustiziabilità. ii Sez. U, Ordinanza 2052/2016 in materia urbanistica ed edilizia, la domanda di risarcimento del danno del proprietario di area contigua a quella in cui è realizzata l’opera pubblica nella specie, la linea ferroviaria dell’alta velocità appartiene alla giurisdizione ordinaria ove, nella prospettazione dell’attore, fonte del danno non siano né il se” né il come” dell’opera progettata, ma le sue concrete modalità esecutive, atteso che la giurisdizione esclusiva amministrativa si fonda su un comportamento della P.A. o del suo concessionario che non sia semplicemente occasionato dall’esercizio del potere, ma si traduca, in base alla norma attributiva, in una sua manifestazione e, cioè, risulti necessario, considerate le sue caratteristiche in relazione all’oggetto del potere, al raggiungimento del risultato da perseguire.