RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – SECONDA 10 NOVEMBRE 2016, N. 22978 IMPRESA - IMPRENDITORE – AGRICOLO. Nozione - Aziende svolgenti attività connesse” - Ricomprensione - Criteri - Forma societaria rivestita dall’imprenditore - Rilevanza - Esclusione. L’attività, svolta da una società cooperativa, di macellazione, lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici conferiti dai soci, ha natura commerciale e non rientra tra quelle previste dall’art. 2135 c.c., non potendo la qualifica di imprenditore agricolo essere ricondotta allo svolgimento delle sole attività connesse a quelle propriamente agricole, in assenza di queste ultime, né rilevando, in senso contrario, che il soggetto imprenditore sia strutturato in forma di società cooperativa, che è veste neutra ai fini qualificatori predetti. Si richiama, Cass. Sez. 1, Sentenza 1344/2013 nell’attività dell’impresa agricola - con riferimento al testo, ratione temporis” applicabile, anteriore alla novella di cui al D.Lgs. 228/2001 - rientrano - oltre alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura ed all’allevamento del bestiame cui la l. n. 102/1992 ha aggiunto l’acquacoltura - anche le lavorazioni connesse, complementari ed accessorie, dirette alla trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli, ove sia riscontrabile uno stretto collegamento fra l’attività agricola principale e quella di trasformazione dei prodotti, come finalizzata all’integrazione od al completamento dell’utilità economica derivante dalla prima secondo il naturale svolgimento del ciclo produttivo deve invece escludersi questo vincolo di strumentalità o complementarità funzionale quando l’attività dell’imprenditore, oltre a perseguire finalità inerenti alla produzione agricola, risponda soprattutto ad altri scopi, commerciali o industriali, e realizzi quindi utilità del tutto indipendenti dall’impresa agricola o comunque prevalenti rispetto ad essa.