RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 23 DICEMBRE 2016, N. 26959 IGIENE E SANITA’ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA’ SANITARIE LOCALI - IN GENERE. Servizio sanitario nazionale - Rapporti con le farmacie, con i medici specialistici convenzionati e con le strutture private convenzionate - Mancato pagamento delle relative spettanze - Debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento - Ente incaricato del pagamento del corrispettivo - Fondamento - Fattispecie relativa alla Regione Lazio. IGIENE E SANITA’ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA’ SANITARIE LOCALI - IN GENERE. Servizio sanitario nazionale - Regione Lazio - Ricorso al sistema di liquidazione centralizzato - Legittimità - Ragioni. · In tema di organizzazione sanitaria, l’art. 1, comma 10, del Dl 324/1993, conv., con modif., dalla legge 423/1993, a tenore del quale nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l’ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l’unità sanitaria locale competente , si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al D.Lgs. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali, atteso che l’esigenza di una centralizzazione delle attività di liquidazione e di pagamento delle prestazioni, rese ai propri assistiti da parte dei fornitori accreditati, è una tecnica organizzativa di tipo neutro rispetto ai principi organizzativi della pubblica amministrazione, volta ad assicurare la razionalizzazione dei servizi e la loro maggiore efficienza ed economicità. · In tema di organizzazione sanitaria regionale, il ricorso fatto dalla Regione Lazio alla centralizzazione delle attività di liquidazione e pagamento delle prestazioni rese ai propri assistiti da parte dei fornitori accreditati, sia pur in forza di atti amministrativi non supportati da una normativa regionale, non è illegittimo, né i suoi atti, in ragione della carenza normativa regionale, sono in contrasto con i principi ispiratori della riforma istitutiva del sistema sanitario regionale, atteso che, nel quadro costituzionale delle competenze legislative concorrenti, il potere di munirsi, nell’espletamento delle proprie funzioni, della formula organizzativa centralizzata, è pienamente rispondente alle finalità razionalizzatrici, immanenti in un qualsiasi organismo dotato di risorse limitate. · Sul primo principio si richiama Cass. Sez. 3, Sentenza 13333/2015 l’art. 1, comma 10, del Dl 324/1993, convertito, con modificazioni, in legge 423/1993 a norma del quale nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l’ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l’unità sanitaria locale territorialmente competente” , si applica non solo per le prestazioni autorizzate dall’U.S.S.L. nel regime anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. 502/1992, ma anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali. · In ordine al secondo, non si segnalano precedenti in termini .