RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 3 NOVEMBRE 2011, N. 22235 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI UTENZE - GRANDI E PICCOLE DERIVAZIONI. Art. 12 del D.Lgs. 79/1999 - Portata - Estensione a tutte le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico - Fondamento - Conseguenze. Le previsioni di scadenza di cui all’art. 12 del D.Lgs. 79/1999 cd. decreto Bersani devono intendersi estese a tutte le concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico, nessuna esclusa, con conseguente travolgimento delle disposizioni di favore dettate per la Valtellina dall’art. 8 quater della legge 102/1990 e dall’art. 24 della legge 282/1991, attesi il tenore letterale della norma ed il suo dichiarato carattere attuativo della direttiva 96/92/CE, che, al fine di blindare la liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica, ha sancito l’obbligo per gli Stati membri di disciplinare con normativa transitoria espressa, da sottoporre al vaglio della Commissione, impegni o garanzie di gestione accordati prima dell’entrata in vigore della direttiva, e che potessero restare inadempiuti a causa delle disposizioni della stessa. Si richiama Cass. Sez. U, Sentenza 2523/2008 in tema di concessioni idroelettriche l’art. 12 D.Lgs. 79/1999 si riferisce alle sole concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico. E ciò, in generale, perché solo a queste si riferiscono i commi da 1 a 6 e per la mancanza di espliciti richiami alle piccole derivazioni, ma, soprattutto, per la previsione del comma 10 che, nel conferire alle regioni ed alle province autonome, dalla data di entrata in vigore del decreto, la competenza al rilascio delle concessioni previste dalla norma, consente di dedurre che la stessa ha ad oggetto le sole concessioni di grande derivazione, in quanto il rilascio di quelle di piccola derivazione già competeva alle regioni e alle province autonome in base all’art. 13, Dpr 8/1972. Inoltre l’esclusione delle piccole derivazioni ad uso idroelettrico dalla proroga prevista dal comma 7 dell’art. 12 suddetto, trova conferma nel fatto che solo la successiva evoluzione normativa ha previsto la proroga di trenta anni per le piccole derivazioni, prima limitatamente a quelle di pertinenza dell’ENEL art. 23, comma 8, D.Lgs. 152/1999 , poi anche per quelle di soggetti diversi art. unico legge 239/2004 .