RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 1 DICEMBRE 2016, N. 24539 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE. Risarcimento del danno - Pagamento di acconti - Criteri di scomputo dal credito risarcitorio e di decorrenza degli interessi compensativi. Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un’operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi devalutandoli alla data dell’illecito, ovvero rivalutandoli a quella della liquidazione , per poi detrarre l’acconto dal credito e, infine, calcolando gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull’intero capitale, per il periodo che va dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva. In senso conforme, Cass. Sez. 3, Sentenza 6347/2014 qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un’operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi devalutandoli, alla data dell’illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione , per poi detrarre l’acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull’intero capitale, per il periodo che va dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva .