RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – SECONDA 3 NOVEMBRE 2016, N. 22285 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI - RISCALDAMENTO TERMOSIFONE . Distacco dall’impianto centralizzato nella vigenza della legge 220/2012 - Condizioni - Onere della prova - Modalità di assolvimento. L’art. 1118 cc, come modificato dalla legge 220/2012, consente al condomino di distaccarsi dall’impianto centralizzato - di riscaldamento o di raffreddamento - condominiale ove una siffatta condotta non determini notevoli squilibri di funzionamento dell’impianto stesso o aggravi di spesa per gli altri condomini, e dell’insussistenza di tali pregiudizi quel condomino deve fornire la prova, mediante preventiva informazione corredata da documentazione tecnica, salvo che l’assemblea condominiale abbia autorizzato il distacco sulla base di una propria, autonoma valutazione del loro non verificarsi. Si veda Cass. Sez. 2, Sentenza 19893/2011 in tema di condominio negli edifici, poiché tra le spese indicate dall’art. 1104 cc, soltanto quelle per la conservazione della cosa comune costituiscono obligationes propter rem”, è legittima la rinuncia di un condomino all’uso dell’impianto centralizzato di riscaldamento - anche senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini - purché l’impianto non ne sia pregiudicato, con il conseguente esonero, in applicazione del principio contenuto nell’art. 1123, secondo comma, cc, dall’obbligo di sostenere le spese per l’uso del servizio centralizzato in tal caso, egli è tenuto solo a pagare le spese di conservazione dell’impianto stesso. Né può rilevare, in senso impediente, la disposizione eventualmente contraria contenuta nel regolamento di condominio, anche se contrattuale, essendo quest’ultimo un contratto atipico meritevole di tutela solo in presenza di un interesse generale dell’ordinamento.