RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 3 OTTOBRE 2016, N. 19675 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO. Deposito di copia incompleta, benché autentica, della sentenza impugnata - Procedibilità dell’impugnazione - Condizioni - Fattispecie in tema di impugnazione di decisione disciplinare del Consiglio Nazionale Forense. In tema di ricorso per cassazione nella specie avverso la decisione emessa in sede disciplinare dal Consiglio Nazionale Forense , il deposito di una copia incompleta, benché autentica, della sentenza impugnata non è causa di improcedibilità del ricorso stesso se, per il principio dell’idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo, sancito dall’art. 156, comma 3, Cpc, esso sia tempestivo e l’impugnazione possa essere scrutinata sulla base della pur incompleta copia prodotta perché l’oggetto cui la prima si riferisce è interamente desumibile dalla parte di sentenza risultante da tale copia. Si richiamano a Sez. 1, Sentenza 10008/2011 nel giudizio di cassazione, la copia della sentenza impugnata, che deve accompagnare a pena di improcedibilità il ricorso ex art. 369 Cpc, può essere dichiarata conforme all’originale solo dal cancelliere presso il giudice a quo”, in quanto unico depositario dell’originale, autorizzato a spedirne copia autentica secondo il disposto degli artt. 2714, comma primo, cc e 743 Cpc In applicazione del principio, la Corte, nel dichiarare l’improcedibilità del ricorso per cassazione, ha escluso che l’adempimento dell’onere posto a carico del ricorrente dall’art. 369, secondo comma, n. 2, Cpc, possa ritenersi realizzato mediante il deposito di copia della sentenza notificata dalla controparte, recante la dichiarazione dell’ufficiale giudiziario di consegna di copia conforme a quella recante la relazione di notificazione, risultando detta copia priva dell’attestazione del cancelliere di conformità all’originale . b Sez. U, Sentenza 5410/2011 in relazione all’impugnazione, dinanzi alle Sezioni Unite, di decisione emessa dal Consiglio nazionale forense, il termine di quindici giorni dalla notifica previsto dall’art. 66 del Rd 37/1934, per il deposito del ricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione applicabile, in forza dell’art. 67 del medesimo Rd, in luogo di quello, ordinario, di venti giorni stabilito dall’art. 369 Cpc per il deposito in generale del ricorso per cassazione , ha carattere perentorio e la relativa inosservanza determina l’improcedibilità del ricorso medesimo.