RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 11 OTTOBRE 2016, N. 20427 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA. Cartella esattoriale per spese di giustizia - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario. La cognizione sugli importi iscritti a ruolo riportati in una cartella esattoriale concernente il recupero di spese di giustizia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario. In senso conforme, già Cass. Sez. Unite Civili, sentenza n. 3008/2008 ai sensi dell’art. 12, comma 2, della l. n. 448/2001, i ricorsi avverso gli atti con cui l’amministrazione chiede il pagamento delle spese di giustizia anticipate dall’erario non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario ma in quella del giudice ordinario. Nella specie si trattava di una cartella esattoriale in cui la richiesta dell’amministrazione, enunciata con le contraddittorie indicazioni tasse e imposte dirette”, discendeva dall’esecuzione di una sentenza penale e riguardava il recupero delle spese di giustizia anticipate dallo Stato . SEZIONI UNITE 11 OTTOBRE 2016, N. 20419 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI. Concessione del diritto di superficie su aree ricomprese nei piani di edilizia economica e popolare - Domanda avente ad oggetto la quantificazione e l’individuazione del soggetto debitore del corrispettivo - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza . Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi dell’art. 10, della legge 167/1962, come sostituito dall’art. 35, della legge 865/1971, su aree comprese nei piani per l’edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo, nonché l’individuazione del soggetto debitore, allorché non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussista alcun potere discrezionale della P.A In senso conforme, Cass. Sez. Unite Civili, sentenza n. 17142/2011 rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi dell’art. 10, della l. n. 167/1962, come sostituito dall’art. 35, della l. n. 865/1971, su aree comprese nei piani per l’edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo, nonché l’individuazione del soggetto debitore, allorché non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussista alcun potere discrezionale della P.A.