RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA 31 OTTOBRE 2016, N. 22020 SUCCESSIONI MORTIS CAUSA” - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - IN GENERE. Legato in sostituzione di legittima - Remissione di un credito derivante da sentenza appellata dal legittimario - Interesse ad agire in relazione alla facoltà di scelta - Sussistenza - Fondamento. In tema di legato in sostituzione di legittima, qualora oggetto dello stesso sia la remissione di un credito derivante da una sentenza non ancora definitiva perché appellata dal legittimario medesimo, sussiste l’interesse di quest’ultimo all’accertamento dell’esistenza e dell’ammontare del credito a lui rimesso dal testatore, al fine di poter esercitare la facoltà di scelta tra il legato e la quota di legittima. Si veda Cass. Sez. II Civile, sentenza n. 5779/2006 in tema di diritti riservati ai legittimari, l’attribuzione patrimoniale oggetto del legato in sostituzione di legittima è caratterizzata dall’intenzione del testatore di soddisfare integralmente mediante la stessa i diritti del legittimario, non essendo peraltro richiesto che l’alternativa offerta al predetto di chiedere l’integrazione della legittima o di conseguire il legato risulti espressamente nel contesto dell’atto, atteso che le conseguenze giuridiche dell’esercizio o del mancato esercizio del potere di scelta spettante all’istituito sono espressamente previste dall’art. 551 c.c. al riguardo, la mera richiesta della legittima formulata con la domanda di riduzione della disposizione testamentaria lesiva della quota di riserva non costituisce manifestazione chiara e non equivoca della volontà di rinunziare al legato, essendo ipotizzabile un residuo duplice intento di conservare il legato e di conseguire la legittima .