RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 13 OTTOBRE 2016, N. 20673 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA – INTERPRETAZIONE. Clausola compromissoria genericamente riferita alle controversie nascenti dal contratto - Interpretazione - Riferimento esclusivo alle sole controversie contrattuali - Limiti - Inapplicabilità della clausola alle controversie aventi nel contratto un mero presupposto storico - Fattispecie in tema di azione ex art. 2598 e 1337 c.c La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi titolo nel contratto medesimo, con conseguente esclusione delle liti rispetto alla quali quel contratto si configura esclusivamente come presupposto storico, come nella specie, in cui la causa petendi ha titolo extracontrattuale ai sensi dell’art. 2598 c.c. nonché dell’art. 1337 c.c In senso conforme, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1674/2012 la clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi causa petendi” nel contratto medesimo, con esclusione quindi delle controversie che in quel contratto hanno unicamente un presupposto storico, come nella specie, in cui la causa petendi” ha titolo aquiliano ex art. 1669 cc, avendo gli attori dedotto gravi difetti dell’immobile da loro acquistato presso il costruttore. SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 13 OTTOBRE 2016, N. 20671 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE. Scioglimento di società di persone - Cessazione della responsabilità illimitata dei soci - Esclusione - Conseguenze - Fallimento personale ex art. 147 l. fall. - Fattispecie in tema di società in accomandita semplice. Lo scioglimento di una società di persone nella specie, una società in accomandita semplice non determina la cessazione della responsabilità illimitata dei soci illimitatamente responsabili, pur quando non siano nominati liquidatori, e non esclude, pertanto, che siano dichiarati personalmente falliti per effetto del fallimento della società. Non si segnalano precedenti in termini.