RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA 18 OTTOBRE 2016, N. 21023 POSSESSO - ACQUISTO - IN GENERE. Possesso - Acquisto - Convivenza con il possessore - Sufficienza - Esclusione. COMODATO - IN GENERE. Comodato - Carattere essenzialmente gratuito - Spese affrontate dal comodatario per tasse o manutenzione per l’uso dell’immobile - Irrilevanza - Modus” a carico del comodatario - Irrilevanza - Condizioni. Il solo fatto della convivenza non configura, in capo alle persone che convivono con chi possiede il bene, un potere sulla cosa che possa essere qualificato come possesso sulla medesima. Il comodatario che debba affrontare spese relative a tasse o manutenzione dell’immobile al fine di poterlo utilizzare, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di sostenerle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante né fa venir meno il carattere di essenziale gratuità del comodato la presenza di un modus” a carico del comodatario, purché esso non si ponga come corrispettivo del godimento della cosa, con natura di controprestazione. Si richiamano Il primo principio è conforme a quello enunciato da Cass. Sez. II, sentenza n. 1745/2002 il solo fatto della convivenza nella specie, del figlio con il padre non pone di per sé in essere, nelle persone che convivono con chi possiede il bene, un potere sulla cosa che possa essere configurato come possesso sullo medesima. In ordine al secondo, si richiamano a Cass. Sez. III, sentenza n. 3087/2010 il carattere essenzialmente gratuito del comodato non viene meno per effetto della apposizione, a carico del comodatario, di un modus” nella specie, la consegna periodica di un certo quantitativo di vino prodotto nel fondo concesso dal comodante di consistenza tale da non poter rappresentare un corrispettivo del godimento del bene. b Sez. II, sentenza n. 1216/2012 il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante. Ne consegue che, se un genitore concede un immobile in comodato per l’abitazione della costituenda famiglia, egli non è obbligato al rimborso delle spese, non necessarie né urgenti, sostenute da uno dei coniugi comodatari durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell’abitazione coniugale. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva respinto la domanda di rimborso avanzata da un coniuge separato nei confronti dei genitori dell’altro coniuge, proprietari dell’appartamento datogli in comodato .