RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 28 SETTEMBRE 2016, N. 19066 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - IN GENERE. Divieto di costruire a meno di dieci metri dall’alveo - Condizioni. In materia di distanze delle costruzioni dagli alvei, l’affermazione della perdurante operatività del divieto di costruire a meno di dieci metri da questi ultimi, desumibile dall’art. 96 r.d. n. 523/1904, postula l’attuale presenza di una massa d’acqua pubblica o la sua verosimile ricostituzione per effetto di eventi naturali . In precedenza, Cass. Sez. U, Sentenza 12271/2004 i divieti di edificazione sanciti dall’art. 96 r.d. n. 523/1904 Testo unico delle leggi sulle opere idrauliche sono informati alla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali ovvero di assicurare il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici pertanto, quando risulta oggettivamente non sussistente una massa di acqua pubblica suscettibile di essere utilizzata ai predetti fini, deve escludersi l’operatività dei menzionati divieti. SEZIONI UNITE 22 SETTEMBRE 2016, N. 18574 TRIBUTI IN GENERALE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE. Per l’acquisto della prima casa - Revoca - Liquidazione della maggiore imposta - Termine - Proroga biennale di cui all’art. 11 l. n. 289/2002 - Applicabilità al beneficio dell’IVA agevolata al 4% - Esclusione - Fondamento. In tema di agevolazioni per l’acquisto della prima casa, il termine di cui all’art. 76, comma 1- bis , d.P.R. n. 131/1986, per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta non può essere prorogato, ai sensi dell’art. 11, comma 1, l. n. 289/2002, per le violazioni concernenti la fruizione dell’IVA agevolata al 4%, in quanto l’art. 11 cit. fa espresso riferimento solo all’imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, nonché sull’incremento di valore degli immobili, sicché, trattandosi di disposizione derogatoria di termini di decadenza, e, dunque, di stretta interpretazione, non è ammissibile, neppure attraverso una interpretazione logico-sistematica, un’operazione ermeneutica intesa ad assegnare all’Amministrazione finanziaria un più ampio termine per l’accertamento di un tributo per il quale esso non è espressamente previsto, senza che la diversa disciplina riservata a tributi differenti possa ritenersi irragionevole. Si richiama Cass. Sez. 5, Sentenza 13342/2016 in tema di perdita dell’agevolazione fiscale sul pagamento dell’imposta di registro per l’acquisto della prima casa, per l’omesso trasferimento della residenza nel comune in cui è sito l’immobile, il termine per la rettifica, la liquidazione della maggiore imposta e l’irrogazione delle relative sanzioni è soggetto alla sospensione prevista dall’art. 11, comma 1, l. n. 289/2002, sicché è prorogato di due anni, restando privo di rilievo la circostanza che il termine per la presentazione dell’istanza di definizione in via breve scada in data anteriore a quello fissato per il trasferimento della residenza, atteso che, ai fini dell’astratta definibilità del rapporto d’imposta è essenziale unicamente l’intervenuta o omessa registrazione entro il 30 settembre 2003, mentre è ininfluente la non ancora maturata perdita del beneficio fiscale.