RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA 7 OTTOBRE 2016, N. 20250 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL’EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITÀ. Divisione - Immobile non comodamente divisibile - Attribuzione a più coeredi di unico cespite indiviso - Istanza congiunta - Necessità - Opposizione di altri coeredi - Irrilevanza - Fondamento. Nell’ipotesi di non comoda divisibilità dei beni immobili compresi nell’eredita, è consentito che venga assegnato ad alcuni coeredi, che ne facciano unitamente domanda, un cespite comodamente separabile dagli altri e rientrante nella quota congiunta dei coeredi predetti, ancorché gli altri coeredi si oppongano, in quanto, come risulta dai principi in tema di comunione e dal combinato disposto degli artt. 718 e 720 c.c., l’attribuzione a più coeredi di un unico cespite pro indiviso” è possibile se vi sia la richiesta congiunta dei coeredi interessati, che sono soltanto coloro i quali rimarranno in comunione nei confronti del cespite di cui è stata domandata la attribuzione. In precedenza, il risalente precedente di Cass. Sez. 2, Sentenza 782/1963 dall’art 720 c.c., in caso di non comoda indivisibilità dei beni immobili compresi nell’eredità, deve ritenersi vietato il raggruppamento parziale delle porzioni, cioè la divisione in lotti nell’interno dei quali si stabilisca una comunione fra gruppi di condividenti allorché non vi sia il consenso di costoro ma non è affatto vietato che venga assegnato ad alcuni coeredi, che ne facciano congiuntamente domanda, un cespite immobiliare comodamente separabile dagli altri cespiti e rientrante nella quota congiunta dei coeredi predetti, ancorché gli altri coeredi si oppongano. Ciò perché, come risulta dai principi sulla comunione e dal combinato disposto degli articoli 718 e 720 c.c., l’attribuzione a più coeredi di un unico cespite pro indiviso è possibile se vi sia la richiesta congiunta di tutti i coeredi interessati e coeredi interessati sono soltanto coloro che rimarranno in comunione nei confronti del cespite di cui è stata domandata la attribuzione.