RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 20 SETTEMBRE 2016, N. 18395 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI . Minaccia di azioni alla controparte - Applicabilità della minore sanzione della censura per fatti anteriori al nuovo codice deontologico forense - Ragioni. Il nuovo codice deontologico forense prevede, per la minaccia di azioni alla controparte, la sanzione della censura, inferiore a quella della sospensione dall’esercizio della professione già prevista, per la medesima condotta, dal regime previgente, sicché, trattandosi di disciplina più favorevole per l’incolpato, quella sanzione è applicabile, giusta il criterio del favore rei ” desumibile dall’art. 65, comma 5, l. n. 247/2012, anche nei procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore per fatti ad essa anteriori. Si richiama, Cass. Sez. U, Sentenza 3023/2015 in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato, avendo l’art. 65, comma 5, della legge 247/2012, recepito il criterio del favor rei”, in luogo del criterio del tempus regit actum”. SEZIONI UNITE 20 SETTEMBRE 2016, N. 18394 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI . Cancellazione dall’albo - Inapplicabilità ai sensi del nuovo codice deontologico forense - Ragioni. Il nuovo codice deontologico forense non prevede più la sanzione della cancellazione dall’albo, sicché, trattandosi di disciplina più favorevole per l’incolpato rispetto al regime previgente, quella sanzione è inapplicabile, giusta l’art. 65, comma 5, l. n. 247/2012, anche nei procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore. In precedenza, Cass. Sez. U, Ordinanza 21829/2015 l’art. 22 del nuovo codice deontologico forense non prevede più la sanzione disciplinare della cancellazione dall’albo, sicché la decisione del Consiglio nazionale forense che l’abbia confermata, respingendo la richiesta di applicazione di tale normativa di maggior favore, può essere sospesa ex art. 36, comma 7, l. n. 247/2012.