RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 7 OTTOBRE 2016, N. 20113 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA’ FALLIMENTARI ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE. Crediti sorti in occasione ed in funzione di procedure concorsuali - Distinzione - Contratto preliminare autorizzato dal giudice delegato al concordato preventivo - Successivo scioglimento, ad parte del curatore, ex art. 72 l. fall. - Credito per restituzione della caparra versata - Prededucibilità - Sussistenza - Fondamento. L’art. 111, comma 2, l. fall., considerando prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, li individua, alternativamente, sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, il primo dei quali va implicitamente integrato con la riferibilità del credito all’attività degli organi della procedura. Pertanto, il credito per restituzione della caparra versata in relazione ad un preliminare di compravendita immobiliare che, autorizzato dal giudice delegato nel corso del concordato preventivo precedente il fallimento della promittente venditrice, sia stato successivamente sciolto, per volontà del curatore e con efficacia retroattiva, ex art. 72 l. fall., è prededucibile nel suddetto fallimento, non ostandovi l’avvenuto scioglimento di quel contratto, né l’eventuale sua nullità, atteso che l’attività degli organi della procedura genera crediti prededucibili indipendentemente dalla verifica in concreto della loro funzionalità rispetto alle esigenze della stessa. Si richiamano i Sez. 1, Sentenza 1513/2014 il credito del proprietario di locali occupati sine titulo” da beni ceduti dal debitore ai creditori nell’ambito di una procedura di concordato preventivo con cessione dei beni è un credito prededucibile ai sensi dell’art. 111, comma 2, l. fall. nel testo modificato dal d.lgs. n. 169/2007 , in quanto sorto in occasione della procedura. Invero, tale credito si caratterizza, da un lato, per l’elemento cronologico, essendo sorto in quanto i beni, a suo tempo collocati nei locali, sono stati ivi mantenuti dal liquidatore giudiziale anche a seguito dell’apertura della procedura concordataria e, dall’altro, per un implicito elemento soggettivo, consistente nella sua riferibilità agli organi della procedura il liquidatore, che avrebbe dovuto procedere alla loro liquidazione . ii Sez. 6 - 1, Ordinanza 25589/2015 l’art. 111, comma 2, l. fall., nell’affermare la prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, li individua sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, in tal modo prefigurando un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte all’interno della procedura, ma tutte quelle che interferiscono con l’amministrazione fallimentare e, conseguentemente, sugli interessi del ceto creditorio. Il carattere alternativo dei predetti criteri non consente, peraltro, l’estensione della prededucibilità a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un sia pur labile collegamento con la procedura concorsuale, dovendosi in ogni caso accertare il vantaggio arrecato alla massa dei creditori, con apprezzamento che, risolvendosi in un’indagine di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione. Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto impugnato che aveva negato la prededucibilità al credito dell’avvocato per l’attività professionale prestata in sede di impugnazione della sentenza di fallimento, avendo tale credito natura non concorsuale e derivando da attività svolta ad esclusivo vantaggio del debitore . SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 7 OTTOBRE 2016, N. 20108 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA – STRANIERI. Esecuzione dell’ordine di espulsione - Misure alternative al trattenimento - Possesso del passaporto - Necessità - Permesso di soggiorno scaduto - Equipollenza - Esclusione. In tema di immigrazione, l’adozione delle misure alternative al trattenimento ex art. 14, comma 1- bis , d.lgs. n. 286/1998 richiede necessariamente che lo straniero possieda il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, tale non potendo essere considerato il permesso di soggiorno previamente rilasciato a seguito di richiesta di asilo nella specie, scaduto in conseguenza dell’esito negativo della relativa procedura , perché privo dell’accertamento dell’identità e della nazionalità del titolare. Non si registrano precedenti in termini.