RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 13 SETTEMBRE 2016, N. 17989 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL’ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE. Obbligazioni portabili” ex art. 1182, comma 3, c.c. - Requisiti - Liquidità - Accertamento ai fini della competenza territoriale - Delibazione allo stato degli atti. Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell’art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora ex re ”, sia del forum destinatae solutionis ” - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l’ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell’art. 38, comma 4, c.p.c Si richiamano a Sez. 3, Sentenza 22326/2007 l’art. 1182, comma 3, c.c., secondo cui l’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro dev’essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica esclusivamente nel caso in cui la somma sia già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, mentre quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell’art. 1182, secondo cui l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza. Nella specie la S.C., ha ritenuto la illiquidità dei crediti vantati nei confronti della Regione da un imprenditore che aveva agito in giudizio con azione per indebito arricchimento in relazione a prestazioni professionali rese, e conseguentemente ha affermato la competenza per territorio del giudice del luogo in cui aveva sede legale la Regione convenuta, cassando la sentenza di merito pronunciata dal giudice del luogo del domicilio del creditore . b Sez. 6 - 3, Ordinanza 10837/2011 ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il forum destinatae solutionis”, previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, l’attore, abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell’indagine sull’ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito.