RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 29 SETTEMBRE 2016, N. 19343 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO. Dichiarazione di fallimento - Regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. - Esperibilità - Fondamento - Art. 9-ter l. fall. - Impedimento - Esclusione. In tema di fallimento, il regolamento di competenza di ufficio è esperibile, in applicazione analogica dell’art. 45 c.p.c., in presenza di un conflitto di competenza sia reale positivo che meramente virtuale, attesa l’inderogabilità della previsione dell’art. 9 l. fall. e la conseguente rilevabilità di ufficio ed in ogni tempo della sua violazione, cui non osta l’eventuale avvenuta pronuncia, in uno dei due giudizi, della sentenza di fallimento, anche se divenuta cosa giudicata. Né, in contrario, può invocarsi l’art. 9- ter l. fall., che, nell’enunciare il principio della prevenzione quale criterio per l’individuazione del giudice innanzi al quale deve proseguire la procedura ove il fallimento sia stato dichiarato da più tribunali, postula che questi ultimi siano tutti ugualmente competenti ex art. 9 l. fall., sicché è inutilizzabile se quello pronunciatosi per primo abbia affermato la propria competenza in relazione ad una sede dell’impresa non corrispondente a quella principale. Si richiamano a Sez. 6 - 1, Ordinanza 15440/11 si configura un’ipotesi di conflitto positivo di competenza qualora pendano, dinanzi a due diversi tribunali, procedure concorsuali di tipo diverso come quella fallimentare e quella di ammissione al concordato preventivo , stante l’interesse dei creditori alla concentrazione delle procedure ed alla luce dei peculiari principi ispiratori della normativa fallimentare e, in particolare, di quello, fondamentale, della unitarietà della procedura concorsuale , con la conseguenza che è ammissibile la proposizione di istanza di regolamento di competenza, ovvero la richiesta di ufficio del medesimo, innanzi alla Corte di cassazione, per la risoluzione del conflitto. b Sez. 1, Sentenza 20283/2014 il conflitto positivo di competenza tra due tribunali che abbiano dichiarato il fallimento dello stesso soggetto è denunciabile anche d’ufficio e non trova ostacolo nel giudicato, implicito o esplicito, formatosi su una delle due decisioni. c Sez. 6 - 1, Ordinanza 23116/14 è ammissibile il regolamento d’ufficio di competenza, richiesto dal tribunale investito di istanza di fallimento nei confronti di società già dichiarata insolvente - in vista dell’eventuale ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria - con sentenza di altro tribunale, atteso che, per un verso, il conflitto positivo di competenza può essere denunciato anche qualora pendano, davanti a giudici differenti, procedure concorsuali di diverso tipo stante l’interesse dei creditori alla concentrazione delle procedure ed alla stregua dei peculiari principi ispiratori della normativa fallimentare, in particolare del fondamentale principio della unitarietà della procedura concorsuale , e, per altro verso, il conflitto positivo può rivestire carattere non solo reale ma anche virtuale, mentre non è di ostacolo alla proponibilità del regolamento la circostanza che sia già stata pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento - ovvero sentenza di carattere corrispondente, nell’ambito dei diversi tipi di procedure concorsuali, come quella dichiarativa dello stato di insolvenza - passata in giudicato. d Sez. 6 - 1, Ordinanza 6423/16 il principio dell’unitarietà del procedimento fallimentare a far tempo dalla sentenza pronunciata dal giudice poi dichiarato incompetente, desumibile dall’art. 9 bis legge fall., non può analogicamente applicarsi, in difetto di eadem ratio”, al conflitto di competenza relativo ad una procedura fallimentare non ancora iniziata, sicché, ove il tribunale dichiari la propria incompetenza a pronunciarsi sul ricorso di fallimento e trasmetta gli atti al tribunale ritenuto competente, quest’ultimo, se, a sua volta, si ritenga incompetente, può richiedere d’ufficio il regolamento di competenza anche oltre il termine di venti giorni stabilito dall’articolo predetto.