RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 29 SETTEMBRE 2016, N. 19340 SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE. Fallimento della società - Azione del curatore ex art. 146 legge fall. - Contenuto e caratteristiche - Competenza del tribunale delle imprese - Configurabilità - Competenza del tribunale fallimentare - Esclusione - Ragioni. L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, comma 2, legge fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma - quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali - implicandone una modifica della legittimazione attiva, ma non dei presupposti, sicché, dipendendo da rapporti che si trovano già nel patrimonio dell’impresa al momento dell’apertura della procedura concorsuale a suo carico, e che si pongono con questa in relazione di mera occasionalità, non riguarda la formazione dello stato passivo e non è attratta alla competenza funzionale del tribunale fallimentare ex art. 24 l.fall., restando soggetta a quella del tribunale delle imprese, ex art. 3, comma 2, del d.lgs. 168/2003, propria di tutte le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, da chiunque promosse. In precedenza i Sez. L, Sentenza 16256/2004 le azioni che dipendono dai rapporti che si trovano già nel patrimonio della impresa sottoposta a procedura concorsuale al momento dell’apertura della procedura stessa, e che si pongono con questa in relazione di mera occasionalità, non riguardano la formazione dello stato passivo dell’impresa e non sono quindi attratte nella particolare sfera di competenza del tribunale fallimentare ex art. 24 legge fallimentare, restando soggette alle regole processuali applicabili ove fossero state promosse dalla società in bonis”, con la sostituzione degli organi della procedura a quelli della società che ne avevano la rappresentanza processuale. Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto sottratta alla competenza del Tribunale fallimentare e procedibile la domanda proposta da una società cooperativa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa nei confronti dell’INPS per il riconoscimento del diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali . ii Sez. 1, Sentenza 15955/2012 l’azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 legge fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 cc, a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie nella specie, verso i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori ma, una volta effettuata la scelta nell’ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell’azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l’onere della prova e l’ammontare dei danni risarcibili. iii Sez. 6 - 1, Ordinanza 23117/2014 l’azione sociale di responsabilità cumulativamente promossa contro una pluralità di convenuti riguarda un’obbligazione risarcitoria solidale a loro carico e dà luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo originario, sicché le relative cause, benché istruite e trattate congiuntamente in un procedimento formalmente unitario, sono scindibili e mantengono una propria autonomia, così da poter risultare pendenti, ai fini previsti dall’art. 5 c.p.c., in momenti differenti per la diversa data di notifica a ciascuno di essi dell’atto introduttivo del giudizio. Ne consegue che, qualora la notificazione ad uno di loro sia avvenuta vigente il Dl 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2012, che ha attribuito l’azione alle sezioni specializzate previste dall’art. 1 d.lgs. 168/2003, la causa appartiene alla competenza funzionale di queste ultime, che si estende, ai sensi dell’art. 3, ultimo comma, del D.Lgs. 168 cit., alle cause connesse, ivi comprese quelle precedentemente introdotte .