RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 22 LUGLIO 2016, N. 15206 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI – PROCEDIMENTO. Giudizio penale e disciplinare sui medesimi fatti - Sospensione del secondo ex art. 295 Cpc - Condizioni - Durata della sospensione. Ai fini della valutazione della sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento penale e quello disciplinare a carico di un avvocato, riguardanti entrambi i medesimi fatti, e quindi per la sussistenza dell’obbligo di sospensione del secondo fino alla definizione del primo, la circostanza che la contestazione dei fatti all’imputato sia avvenuta nel procedimento penale con l’esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale nella specie, quella degli arresti domiciliari assume carattere decisivo e comporta la necessità della sospensione del procedimento disciplinare, che, così disposta, si esaurisce con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento penale, senza che la ripresa di quello disciplinare innanzi al Consiglio dell’ordine degli avvocati sia soggetta a termine di decadenza. Si richiamano a Sez. U, Sentenza 11309/2014 in tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, per effetto della modifica dell’art. 653 Cpp disposta dall’art. 1 della legge 97/2001, qualora l’addebito abbia ad oggetto gli stessi fatti contestati in sede penale, si impone la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza del procedimento penale, ai sensi dell’art. 295 Cpc. Tale sospensione si esaurisce con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento penale, senza che la ripresa di quello disciplinare innanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati sia soggetta a termine di decadenza. b Sez. U, Sentenza 8572/2015 il procedimento disciplinare a carico di avvocati, che sia stato sospeso per pregiudizialità penale, deve essere riassunto nel termine perentorio stabilito dalla regola generale ex art. 297 Cpc, decorrente dal momento in cui il consiglio dell’ordine abbia avuto conoscenza della definitiva conclusione del processo pregiudiziale. Spetta all’incolpato, il quale eccepisca la decadenza per tardiva riassunzione, allegare e provare gli elementi di fatto che consentono di stabilire quando il consiglio dell’ordine ha avuto conoscenza della definizione del processo penale. SEZIONI UNITE 22 LUGLIO 2016, N. 15200 AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO – SPECIALE. Sezione speciale per gli avvocati stabiliti - Requisiti di iscrizione ex art. 6 del D.Lgs. 96/2001 - Esclusività - Limiti - Fattispecie in tema di abuso del diritto. L’iscrizione dell’avvocato stabilito nella sezione speciale dell’albo, benché subordinata al solo possesso dei requisiti di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 96/2001, non preclude al Consiglio dell’ordine che ne sia stato richiesto la possibilità di verificare se, in tal modo, il cittadino dello Stato membro persegua la finalità di esercitare la professione di avvocato versando in condizioni oggettive e soggettive nella specie, per essere risultato gravato da un precedente disciplinare e da numerosi procedimenti penali pendenti, così da rendere non veritiera l’autocertificazione che ne attestava l’insussistenza tali che al cittadino italiano impedirebbero - in assenza della condotta irreprensibile invece postulata dall’art. 17, comma 1, lett. h , della legge 247/2012 - comunque l’esercizio della medesima professione, connotandosi un siffatto comportamento in termini di abusività. Si richiama Cass. Sez. U, Sentenza 4252/2016 l’iscrizione dell’avvocato stabilito nella sezione speciale dell’albo degli avvocati è subordinata unicamente al possesso dei requisiti di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 96/2001, sicché il Consiglio dell’ordine degli avvocati non può opporre la mancanza di requisiti ulteriori prescritti dall’ordinamento forense nazionale - nella specie, requisito di onorabilità -, salvo che la condotta del richiedente integri abuso del diritto.