RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 20 LUGLIO 2016, N. 14920 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI. Vitalizio erogato ad ex consiglieri regionali - Controversia sulla sua rimodulazione in riduzione - Giurisdizione del giudice ordinario e non della Corte dei conti - Fondamento. La controversia originata dalla rimodulazione in riduzione dell’assegno vitalizio erogato a consiglieri regionali cessati dalla carica spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, attese, da un lato, la natura non pensionistica dell’assegno e la sua diversità di finalità e di regime rispetto alle pensioni, in relazione alle quali soltanto opera la competenza della Corte dei conti, e, dall’altro, la mancanza di una specifica attribuzione legislativa a quest’ultima, sicché la fattispecie resta devoluta al giudice ordinario, dotato della giurisdizione generale secondo il principio dell’unicità della giurisdizione, rispetto al quale le diverse previsioni costituzionali dei giudici speciali operano in via meramente derogatoria. Questione nuova. Si richiamano, per alcuni aspetti particolari, i precedenti che seguono a Sez. L, Sentenza 8789/1996 in base al principio generale desumibile, in materia di espropriazione forzata presso terzi, dall’art. 545 Cpc e dall’art. 2740 cc, della piena pignorabilità di ogni credito, salve le eccezioni espressamente poste dalla legge non suscettibili di applicazione analogica , l’assegno vitalizio a carico della Cassa mutua di previdenza per i consiglieri della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, così come disciplinato prima dell’entrata in vigore della legge regionale 38/1995 che, peraltro, non contiene alcuna disciplina limitativa della pignorabilità , non deve ritenersi, neanche in parte, esente da pignoramento. Infatti la disposizione dell’art. 19 dell’ Ordinamento” della Cassa suddetta, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 19 febbraio 1971 e modificato con ulteriori deliberazioni , che richiama per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell’assegno vitalizio le disposizioni di legge in materia di pensioni dello Stato”, è illegittima, essendo contenuta in un atto normativo di natura regolamentare, inidoneo a derogare all’indicato principio posto dalla legge. D’altra parte l’assegno vitalizio in questione non si ricollega ad alcuna prestazione di lavoro espletata con vincolo di subordinazione, bensì all’esercizio di funzioni proprie di una carica pubblica elettiva, sicché non è assoggettato alla disciplina della legge 180/1950, intesa a sottrarre totalmente o parzialmente all’azione esecutiva dei creditori i compensi corrisposti dalle amministrazioni pubbliche a propri collaboratori, alla luce della puntualizzazione contenuta nell’art. 1 del Dpr 895/1950, di approvazione del relativo regolamento di esecuzione, che esclude l’applicabilità delle disposizioni della legge alle somme dovute in compenso di prestazioni eseguite in base a rapporti che non implicano un vincolo di dipendenza” . b Sez. 5, Sentenza 20538/2010 in tema di imposte sui redditi, le trattenute obbligatorie operate sull’indennità di carica dei consiglieri regionali, in base all’art. 3, comma 1, della legge regionale Marche, 23/1995, a titolo di contributo per la corresponsione dell’indennità di fine mandato, prevista dall’art. 9 della medesima legge regionale, devono essere assoggettate a tassazione, non potendo ad esse applicarsi la causa di esclusione di cui all’art. 48, comma 2, lett. a del Dpr 917/1986 relativa ai contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge” in quanto ad esse non può essere riconosciuta natura previdenziale, essendo finalizzate all’erogazione di un vitalizio che si differenzia dalle prestazioni di natura pensionistica, come risulta sia dal tenore letterale della disposizione, sia dai principi espressi dalla Corte costituzionale con la pronuncia 289/1994 relativa all’assegno vitalizio in favore dei parlamentari sia infine alla qualificazione tributaria dell’indennità in quanto normativamente rientrante tra le indennità per cariche elettive. c Sez. 1, Sentenza 10177/2012 in tema di trattamento economico a favore del coniuge divorziato, l’assegno vitalizio erogato all’ex coniuge defunto dalla Camera dei Deputati presenta caratteri solo per una parte riconducibili al modello previdenziale pensionistico, mentre per l’altra tali caratteri sono assimilabili al regime delle assicurazioni private inoltre, detto assegno, a differenza della pensione ordinaria, viene a ricollegarsi ad un’indennità di carica goduta in virtù di un mandato pubblico, con caratteri, criteri e finalità ben diverse da quelle proprie della retribuzione connessa ad un rapporto di lavoro è errata, inoltre, un’assimilazione del beneficiario post mortem” al titolare di una pensione di reversibilità, in quanto il trasferimento del vitalizio è subordinato al pagamento di una quota aggiuntiva del parlamentare ed il beneficiario è indicato a sua scelta. Ne consegue che tale somma non è suscettibile di essere attribuita, pro quota, al coniuge titolare dell’assegno divorzile .