RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 12 SETTEMBRE 2016, N. 17925 SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE. Società occulta - Requisiti - Partecipazione di tutti i soci all’esercizio dell’attività societaria in vista del risultato unitario e determinazione dei conferimenti a costituire un patrimonio comune - Necessità. La mancata esteriorizzazione del rapporto societario costituisce il presupposto indispensabile perché possa legittimamente predicarsi, da parte del giudice, l’esistenza di una società occulta, ma ciò non toglie che si richieda pur sempre la partecipazione di tutti i soci all’esercizio dell’attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell’ordinamento interno, e che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio comune”, sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi art. 2256 cc ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali art. 2270 e 2305 cc , l’unica particolarità della peculiare struttura collettiva de qua” consistendo nel fatto che le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale vale a dire del gruppo complessivo dei soci , ma in nome proprio. In senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza 366/1998 la mancata esteriorizzazione del rapporto societario costituisce il presupposto indispensabile perché possa legittimamente predicarsi, da parte del giudice, la esistenza di una società occulta, ma ciò non toglie che si richieda pur sempre la partecipazione di tutti i soci all’esercizio della attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell’ordinamento interno, e che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio comune”, sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi art. 2256 cc ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali art. 2270 e 2305 stesso codice , l’unica particolarità della peculiare struttura collettiva de qua” consistendo nel fatto che le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale vale a dire del gruppo complessivo dei soci , ma in nome proprio . SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 9 SETTEMBRE 2016, N. 17911 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO. Concordato preventivo con continuità aziendale - Crediti sorti in esecuzione del piano - Successivo fallimento - Prededuzione - Condizioni. I crediti sorti in esecuzione del concordato preventivo sono prededucibili nel successivo fallimento se conformi al piano approvato dai creditori ed omologato dal tribunale. Si richiama, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza 25589/2015 l’art. 111, comma 2, legge fall., nell’affermare la prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, li individua sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, in tal modo prefigurando un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte all’interno della procedura, ma tutte quelle che interferiscono con l’amministrazione fallimentare e, conseguentemente, sugli interessi del ceto creditorio. Il carattere alternativo dei predetti criteri non consente, peraltro, l’estensione della prededucibilità a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un sia pur labile collegamento con la procedura concorsuale, dovendosi in ogni caso accertare il vantaggio arrecato alla massa dei creditori, con apprezzamento che, risolvendosi in un’indagine di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione. Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto impugnato che aveva negato la prededucibilità al credito dell’avvocato per l’attività professionale prestata in sede di impugnazione della sentenza di fallimento, avendo tale credito natura non concorsuale e derivando da attività svolta ad esclusivo vantaggio del debitore .