RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 19 LUGLIO 2016, N. 14800 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE. Rinvio a giudizio per reato già prescritto - Esimente della scarsa rilevanza del fatto - Inapplicabilità - Ragioni - Valutazione del giudice disciplinare - Censurabilità - Limiti. In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, l’esimente della scarsa rilevanza del fatto è inapplicabile al P.M. che abbia richiesto il rinvio a giudizio dell’imputato per un reato già prescritto, integrando la condotta una inescusabile trasgressione di un inderogabile obbligo di legge, sulla base di un principio generale regolatore del processo penale, espresso negli artt. 129 e 411 Cpp, fonte di danno per le parti, costrette ad affrontare l’udienza preliminare, e di compromissione dell’immagine dell’ufficio in presenza dell’esaurimento della pretesa punitiva dello Stato, senza che la valutazione sulla concreta offensività del comportamento, spettante esclusivamente alla sezione disciplinare del C.S.M., sia censurabile in sede di legittimità ove sufficientemente e logicamente motivata. Si veda anche Cass. Sez. U, Sentenza 6468/2015 in tema di responsabilità disciplinare del magistrato, l’esimente della scarsa rilevanza del fatto deve essere accertata con giudizio globale diretto a riscontrare se l’immagine del magistrato sia stata effettivamente compromessa dall’illecito, sicché l’impugnazione della sentenza che abbia riconosciuto tale esimente non può limitarsi alla critica atomistica dei singoli elementi di giudizio, ma deve individuare la contraddittorietà e illogicità delle conseguenze tratte dall’esame complessivo degli elementi stessi. SEZIONI UNITE ORDINANZA 19 LUGLIO 2016, N. 14792 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI. Azione revocatoria - Legittimazione del P.G. contabile e della P.A. - Rispettiva giurisdizione del giudice contabile e di quello ordinario - Limiti - Coordinamento tra le due azioni - Accertamento interno alle rispettive giurisdizioni. In tema di tutela del credito da danno erariale, la spettanza al P.M. contabile dell’esercizio dell’azione revocatoria innanzi alla Corte di conti, ex art. 1, comma 174, della legge 266/2005, non esclude la sussistenza della legittimazione dell’amministrazione danneggiata, come per qualsiasi altro creditore, ad esperire l’omologa azione davanti al giudice ordinario, ancorché sulla base della stessa situazione creditoria legittimante l’azione del P.M. contabile, ed i problemi di coordinamento nascenti da tale fenomeno di colegittimazione all’esercizio di quell’azione a due soggetti diversi e davanti a distinte giurisdizioni vanno esaminati e risolti, da ciascuna delle giurisdizioni eventualmente investite, nell’ambito dei poteri interni ad ognuna di esse, non riguardando una questione di individuazione della giurisdizione stessa. In precedenza a Sez. U, Ordinanza 22059/2007 l’azione revocatoria promossa dal Procuratore regionale della Corte dei conti davanti alla relativa Sezione giurisdizionale per la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 cc, dell’atto di donazione compiuto da un pubblico dipendente nei confronti del quale sono stati eseguiti accertamenti sfociati nell’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativo-contabile, spetta - ai sensi dell’art. 1, comma 174, della legge 266/2005, che in tal senso ha interpretato l’art. 26 del regolamento di procedura di cui al Rd 1038/1933 - alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti. La natura strumentale ed accessoria dell’azione revocatoria consente, del resto, di non ritenerla estranea alla materia della contabilità pubblica che l’art. 103, secondo comma, Cost. riserva, come giudice naturale, alla cognizione della Corte dei conti. b Sez. U, Ordinanza 20597/2013 l’azione revocatoria direttamente promossa - in esito alla sentenza di condanna per responsabilità contabile pronunziata dalla Corte dei Conti - dalla P.A. danneggiata appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto volta a tutelare le ragioni creditorie dell’amministrazione, in ciò differenziandosi dall’omologa azione attribuita, con disposizione interpretativa, al P.M. contabile dall’art. 1, comma 174, della legge 266/2005, che trova fondamento nel rapporto di strumentalità rispetto all’azione di responsabilità per danno erariale, con conseguente devoluzione alla giurisdizione contabile.