RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 8 LUGLIO 2016, N. 14039 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE. Indulto per illecito penale - Estensione al giudizio disciplinare - Condizioni - Fondamento. L’art. 174, comma 1, c.p., esaurisce la disciplina degli effetti dell’indulto ove manchino, nella legge che lo dispone, previsioni di contenuto ampliativo, sicché, in assenza di una specifica norma, la misura non è suscettibile di applicazione estensiva od analogica all’ordinamento disciplinare. Non si rivengono precedenti in termini. SEZIONI UNITE 1 LUGLIO 2016, N. 13536 GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI. Assunzioni di personale da parte di rappresentanze diplomatiche e uffici consolari di prima categoria italiani - Rapporto contrattuale - Con il Ministero degli esteri italiano - Domanda proposta nei confronti del Ministero datore di lavoro - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Clausola contrattuale derogatoria della giurisdizione - Opponibilità - Esclusione - Ragioni. In tema di controversie inerenti al rapporto di lavoro del personale di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari di prima categoria italiani, l’art. 152 d.P.R. n. 18/1967, nel testo sostituito dall’art. 1 d.lgs. n. 103/2000, applicabile ratione temporis ”, autorizza le suddette articolazioni amministrative ad assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio e previa autorizzazione dell’amministrazione centrale, con conseguente insorgenza del rapporto contrattuale con il Ministero degli esteri e non con i suoi organi. Ne deriva che, sulla domanda proposta nei confronti del Ministero degli esteri, la giurisdizione appartiene al giudice italiano ai sensi degli artt. 18, 19 e 60.1 regolamento CE 44/2001 del 22 dicembre 2000, la cui applicabilità è fatta salva dall’art. 154, commi 1 e 2, del citato d.P.R. n. 18/1967, senza che, a mente dell’art. 21 del menzionato regolamento, possa essere riconosciuta efficacia alla clausola di deroga della competenza giurisdizionale pattuita nel contratto, sia perché anteriore al sorgere della controversia, sia perché determinante l’effetto non di consentire ma d’imporre al lavoratore di rivolgersi a un giudice diverso da quello previsto dal regolamento stesso. In senso conforme, Cass. Sez. U, Sentenza 29093/2011 in tema di controversie inerenti al rapporto di lavoro del personale di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari di prima categoria italiani, l’art. 152 d.P.R. n. 18/1967, nel testo sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 103/2000 applicabile ratione temporis”, autorizza le suddette articolazioni amministrative ad assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio e previa autorizzazione dell’amministrazione centrale, con conseguente insorgenza del rapporto contrattuale con il Ministero degli esteri e non con i suoi organi. Ne deriva che sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda proposta nei confronti del Ministero degli esteri convenuto, ai sensi degli artt. 18, 19 e 60.1 del regolamento CE 44/2001 del 22 dicembre 2000, la cui applicabilità è fatta salva dall’art. 154, commi 1 e 2, del citato d.P.R. n. 18/1967, senza che, a mente dell’art. 21 del menzionato regolamento, possa essere riconosciuta efficacia alla clausola di deroga della competenza giurisdizionale pattuita nel contratto, sia perché anteriore al sorgere della controversia, sia perché determinante l’effetto non di consentire ma d’imporre al lavoratore di rivolgersi a un giudice diverso da quello previsto dal regolamento stesso.