RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 25 LUGLIO 2016, N. 15343 FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONTRATTO ALL’ESTERO - IN GENERE. Tra soggetti parzialmente assenti ed in forma telematica - Contrarietà all’ordine pubblico - Insussistenza - Riconoscibilità in Italia - Fondamento. Il matrimonio contratto all’estero alla presenza di uno solo dei nubendi e con la partecipazione in via telematica dell’altro non è contraria all’ordine pubblico italiano a condizione che lo stesso sia stato validamente celebrato secondo la legge del paese straniero, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell’atto straniero, senza possibilità di sottoporlo ad un sindacato di tipo contenutistico, tanto più che neppure per il legislatore italiano la forma di cui all’art. 107 c.c. ha valore inderogabile. Si vedano a Sez. L, Sentenza 10215/2007 l’ordine pubblico, che, ai sensi dell’art 16 comma 1, 218/1995, costituisce il limite all’applicabilità della legge straniera in Italia e che si identifica in norme di tutela dei diritti fondamentali, deve essere garantito, in sede di controllo della legittimità dei provvedimenti giudiziari, con riguardo non già all’astratta formulazione della disposizione straniera, bensì ai suoi effetti”, cioè alla concreta applicazione che ne abbia fatto il giudice di merito ed all’effettivo esercizio della sua discrezionalità, vale a dire all’eventuale adeguamento di essa all’ordine pubblico. Detto ordine pubblico non si identifica con quello interno, perché altrimenti le norme di conflitto sarebbero operanti solo ove conducessero all’applicazione di norme materiali aventi contenuto simile a quelle italiane, cancellando la diversità tra sistemi giuridici e rendendo inutili le regole del diritto internazionale privato. Nella specie, relativa al licenziamento da parte di un istituto di credito italiano di una dipendente il cui rapporto di lavoro, svoltosi negli Stati Uniti, era retto dalla legge locale accettata dalle parti, pur prevedendo la norma statunitense il licenziamento ad nutum”, astrattamente in contrasto con l’ordine pubblico, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso tale contrarietà perché il provvedimento era fondato sul difetto di esecuzione della prestazione durato per più mesi, fondamento sufficiente al rispetto dell’ordine pubblico internazionale nella materia lavoristica . b Sez. 1, Sentenza 9483/2013 in sede di delibazione di sentenza straniera, il giudice deve valutare gli effetti” della decisione nel nostro ordinamento e non la correttezza della soluzione adottata alla luce dell’ordinamento straniero o della legge italiana, non essendo consentita un’indagine sul merito del rapporto giuridico dedotto. Ne consegue che nel caso di sentenza straniera nella specie emessa dalla Corte Circondariale della contea di Cook, Illinois, USA relativa alla definizione delle questioni economiche patrimoniali del divorzio, la valutazione della sua non contrarietà all’ordine pubblico riguarda solo la compatibilità dei suoi effetti con i principi di uguaglianza, parità e non discriminazione tra coniugi o con riferimento ai principi che costituiscono il nucleo essenziale ed inviolabile del diritto di proprietà, alla luce del contenuto costituzionale e di derivazione CEDU del diritto stesso. SEZIONE PRIMA 21 LUGLIO 2016, N. 15024 PERSONALITÀ DIRITTI DELLA - IDENTITÀ PERSONALE - IN GENERE. Parto cd. anonimo - Diritto alla conoscenza delle proprie origini - Accesso alle informazioni personali della madre biologica - Morte della madre - Condizioni. Nel caso di cd. parto anonimo, sussiste il diritto del figlio, dopo la morte della madre, di conoscere le proprie origini biologiche mediante accesso alle informazioni relative all’identità personale della stessa, non potendosi considerare operativo, oltre il limite della vita della madre che ha partorito in anonimo, il termine di cento anni, dalla formazione del documento, per il rilascio della copia integrale del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, previsto dall’art. 93, comma 2, d.lgs. n. 196/2003, che determinerebbe la cristallizzazione di tale scelta anche dopo la sua morte e la definitiva perdita del diritto fondamentale del figlio, in evidente contrasto con la necessaria reversibilità del segreto Corte Cost. n. 278/2013 e l’affievolimento, se non la scomparsa, di quelle ragioni di protezione che l’ordinamento ha ritenuto meritevoli di tutela per tutto il corso della vita della madre, proprio in ragione della revocabilità di tale scelta. Non si rilevano precedenti in termini.