RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 30 GIUGNO 2016, N. 13425 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE O UTILITÀ - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ - DETERMINAZIONE STIMA - IN GENERE. Indicazione di opere di viabilità nel piano regolatore generale - Vincolo di inedificabilità - Sussistenza - Carattere espropriativo del vincolo - Esclusione - Fondamento. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE O UTILITÀ - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ - DETERMINAZIONE STIMA - IN GENERE. Valutazione del suolo - Indice di fabbricabilità delle aree - Individuazione della natura edificabile o agricola - Idoneità - Esclusione - Individuazione delle aree agricole - Criterio. - L’indicazione delle opere di viabilità nel piano regolatore generale comporta, di regola, un vincolo di inedificabilità delle parti del territorio interessate e non ha carattere espropriativo, comportando una limitazione di ordine generale ricadente su una pluralità indistinta di beni e per una finalità di interesse pubblico trascendente i singoli interessi dei proprietari delle aree. - In materia di espropriazione per pubblica utilità, l’indice di fabbricabilità definisce solo l’entità dell’edificazione che può gravare sulla superficie della zona, ma non è idoneo a determinare la natura agricola o edificatoria del suolo, dovendosi piuttosto far riferimento alla destinazione prevista per gli edificandi edifici, sicché vanno comunque considerate agricole quelle aree in cui sono consentite unicamente costruzioni a carattere rurale ed utilizzabili a tali fini. - Con riferimento al primo dei due principi, si richiamano a Sez. 1, Sentenza 2613/2006 ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione, la valutazione di suoli destinati alla realizzazione di parcheggi all’interno e a servizio delle singole zone, in quanto tali interessati da vincolo di inedificabilità preordinato ad esproprio, deve essere riferita alla potenzialità edificatoria delle aree limitrofe, al cui servizio la destinazione stessa è concepita, restando escluso che la valutazione possa compiersi alla stregua di una classificazione urbanistica remota e non più attuale, o di una condizione preurbanistica” che avalli il ricorso al criterio di edificabilità di fatto. b Sez. 1, Sentenza 13199/2006 l’accertamento delle possibilità legali ed effettive di edificazione, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio, prescinde dall’incidenza del vincolo preordinato ad esproprio, ma tiene conto del regime urbanistico dell’area al momento del decreto di espropriazione, in attuazione delle cui previsioni generali, mediante la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, è stato apposto il vincolo espropriativo, dovendosi escludere che il regime urbanistico debba essere accertato risalendo ad una pianificazione anteriore, non più attuale, o ad una condizione pre-urbanistica, conseguendone che la natura del suolo va desunta dalla disciplina urbanistica attribuita alla zona dal piano regolatore generale, sempre che ad essa possano riconoscersi i caratteri di generalità ed astrattezza atti ad escludere il carattere espropriativo del vincolo e riguardo, in particolare, alla qualificazione di suoli destinati alla realizzazione di opere di viabilità, l’indicazione delle opere necessarie nel piano regolatore comporta un vincolo di inedificabilità delle parti del territorio interessate, che non concreta un vincolo preordinato ad esproprio, a meno che non si tratti di destinazione assimilabile all’indicazione delle reti stradali all’interno e a servizio delle singole zone, come tali riconducibili a vincolo imposto a titolo particolare, a carattere espropriativo. c Sez. 1, Sentenza 19924/2007 l’indicazione delle opere di viabilità nel piano regolatore generale art. 7, comma 2, n. 1, l. n. 1150/1942 , pur comportando un vincolo di inedificabilità delle parti del territorio interessate, con le relative conseguenze nella scelta del criterio di determinazione dell’indennità di esproprio nel sistema dell’art. 5-bis d.l. n. 333/1992, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 8 agosto 1992, n. 359, basato sulla edificabilità o meno dei suoli, non concreta un vincolo preordinato ad esproprio, a meno che tale destinazione non sia assimilabile all’indicazione delle reti stradali all’interno e a servizio delle singole zone art. 13, l. n. 1150/1942 , di regola rimesse allo strumento di attuazione, e come tale, riconducibile a vincoli imposti a titolo particolare, di carattere espropriativo, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione lenticolare di un’opera pubblica, incidente su specifici beni La S.C., confermando la sentenza di merito, ha escluso la natura espropriativa del vincolo nell’ipotesi di previsioni del P.R.G. di interventi di grande viabilità interessanti buona parte del territorio comunale, poiché si era in presenza di una limitazione di ordine generale ricadente su una pluralità indistinta di beni e per una finalità di interesse pubblico trascendente i singoli interessi dei proprietari delle aree . - Con riguardo al secondo, si richiama Cass. Sez. 1, Sentenza 14058/2007 con riguardo alla determinazione dell’indennità di espropriazione e di conseguenza, anche di asservimento , la circostanza che ad un’area, destinata a verde privato, lo strumento urbanistico attribuisca un modesto indice di fabbricabilità, non autorizza a farne derivare una presunzione di destinazione del verde a servizio o a pertinenza, e a considerarlo come inedificabile, giacché l’indice di fabbricabilità non è idoneo di per sé a determinare la natura agricola o edificatoria dell’area, dovendosi piuttosto far riferimento alla destinazione prevista per gli interventi edilizi consentiti se edifici o costruzioni rurali .