RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 31 MAGGIO 2016, N. 11372 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE. Partecipazione del magistrato all’attività di scuola privata per l’accesso alle professioni legali - Rilevanza disciplinare - Fondamento - Esimente dell’inoffensività - Esclusione. Il magistrato che partecipi in modo sistematico e continuativo tramite lezioni retribuite all’attività di una scuola privata per l’accesso alle professioni legali commette l’illecito disciplinare previsto dall’art. 3, comma 1, lett. d , d.lgs. n. 109/2006, senza che possa riconoscersi l’esimente di cui all’art. 3- bis , per il disvalore insito nel fatto che tale partecipazione non è neppure autorizzabile dal CSM, in quanto specificamente vietata dalla normativa secondaria. In precedenza a Sez. U, Sentenza 25091/2010 in tema di illeciti disciplinari riguardanti i magistrati, la norma di cui all’art. 3- bis d.lgs. n. 109/2006, aggiunta dall’art. 1 l. n. 269/2006, secondo cui l’illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza” , introduce nella materia disciplinare il principio di offensività, proprio del diritto penale, secondo il quale la sussistenza dell’illecito va, comunque, riscontrata alla luce della lesione o messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma, con accertamento in concreto, effettuato ex post” tale bene giuridico va considerato unico per tutte le ipotesi di illecito disciplinare ed è identificabile - secondo quanto emerge esplicitamente dall’art. 3, lett. h , e dall’art. 4, lett. d , d.lgs. n. 109 cit. - con la compromissione dell’immagine del magistrato. Pertanto, ai sensi dell’art. 3-bis citato, la condotta disciplinare irrilevante va identificata, una volta accertata la realizzazione della fattispecie tipica, in quella che non compromette l’immagine del magistrato. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Sezione disciplinare del CSM che aveva prosciolto, per scarsa rilevanza del fatto ex art. 3-bis d.lgs. n. 109/2006, un magistrato incolpato di non avere celebrato un certo numero di udienze, pur fissate in calendario, sulla scorta sia di considerazioni riguardanti l’elemento soggettivo sia dell’accertata laboriosità dell’incolpato . b Sez. U, Sentenza 27493/2013 l’illecito disciplinare previsto dall’art. 3, comma 1, lett. d , d.lgs. n. 109/2006, norma che - in relazione al disposto di cui all’art. 16, primo comma, r.d. n. 12/1941 - sanziona, tra l’altro, l’esercizio da parte del magistrato di qualsiasi libera professione”, deve ritenersi integrato anche dall’organizzazione individuale, in forma continuativa, di un’attività di gestione di corsi a pagamento di preparazione a concorsi o esami per l’accesso a professioni del settore giuridico, restando irrilevante che l’attività didattica non abbia riprodotto, per complessità, una struttura imprenditoriale o tale da assicurare una gestione autonoma dei corsi rispetto all’attività di docente svolta dal magistrato, né che si tratti di attività per cui non è richiesta l’iscrizione ad albi professionali.