RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 9 MAGGIO 2016, N. 9284 ARBITRATO - LODO SENTENZA ARBITRALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE. Nuova formulazione dell’art. 829, comma 3, c.p.c. ex art. 24 del d.lgs. 40/2006 - Impugnazione del lodo per errores in iudicando” - Condizioni - Espressa disposizione della legge” - Individuazione - Criterio - Silenzio della convenzione arbitrale stipulata anteriormente alla novella - Impugnabilità - Ragioni. In tema di arbitrato, l’art. 829, comma 3, c.p.c., come riformulato dall’art. 24 del d.lgs. 40/2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 27 del d.lgs. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l’art. 829, comma 3, c.p.c., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di convenzione cd. di diritto comune stipulata anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l’impugnazione del lodo, così disponendo l’art. 829, comma 2, c.p.c., nel testo previgente, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile. Con accenti, diversi, anche contraddittori, in precedenza i Sez. 1, Sentenza 6148/2012 le modifiche apportate all’art. 829 c.p.c. dalla legge di riforma di cui al D.Lgs. 40/2006 sono volte a delimitare l’ambito d’impugnazione del lodo arbitrale, laddove le convenzioni concluse prima della sua entrata in vigore continuano ad essere regolate dalla legge previgente, che disponeva l’impugnabilità del lodo per violazione della legge sostanziale, a meno che le parti non avessero stabilito diversamente ne consegue che, in difetto di una disposizione che ne sancisca la nullità o che obblighi le parti ad adeguarle al nuovo modello, la salvezza di tali convenzioni deve ritenersi insita nel sistema, pur in difetto di un’esplicita previsione della norma transitoria. Nella specie, la S.C. ha escluso che la regola della impugnabilità nel merito del lodo per violazione delle regole di diritto solo se espressamente pattuita dalle parti o dalla legge, come prevista dal riformato art. 829, terzo comma, c.p.c., sia immediatamente applicabile a tutti gli arbitrati introdotti in data successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 40/2006, ancorché nascenti da clausole arbitrali anteriormente stipulate, dovendo le relative condizioni di efficacia restare disciplinate, ai sensi dell’art. 11 delle preleggi, dalla legge in vigore al momento di adozione dell’atto negoziale cui accedono . ii Sez. 1, Sentenza 28/2013 in tema di arbitrato societario, l’art. 36 del D.Lgs. 5/2003, secondo il quale anche se la clausola compromissoria autorizzi gli arbitri a decidere secondo equità, ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto e con lodo impugnabile, anche a norma dell’art. 829, secondo comma, c.p.c., quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l’oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari, deve essere interpretato in maniera estensiva, così da comprendere non solo le delibere dell’assemblea dei soci, di cui all’art. 2377 cc, ma anche le delibere del consiglio di amministrazione, di cui all’art. 2388 cc, dal momento che entrambe le tipologie di delibere sono impugnabili dal socio davanti all’autorità giudiziaria, in assenza di clausola compromissoria, dovendo ritenersi una diversa e restrittiva interpretazione lesiva dei diritti del socio. iii Sez. 6 - 1, Ordinanza 21205/2013 l’art. 829 c.p.c., nel suo nuovo testo, si applica a norma dell’art. 27, comma quarto, D.Lgs. 40/2006, ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto, pur se riferita a clausola compromissoria stipulata in epoca anteriore.