RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 7 LUGLIO 2016, N. 13824 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - IN GENERE. Immigrazione - Decreto di espulsione dello straniero - Traduzione nella lingua ufficiale del Paese di appartenenza - Idoneità - Eventuale analfabetismo dello straniero - Irrilevanza - Necessità di traduzione del decreto di espulsione nel dialetto conosciuto dallo straniero - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie. In tema di immigrazione, la traduzione del decreto di espulsione nella lingua ufficiale del Paese al quale appartiene lo straniero soddisfa il requisito posto dall’art. 13, comma 7, del D.Lgs. 286/1998, in termini di presunzione legale di conoscenza, non rilevando che l’espellendo possa essere, magari a cagione del suo eventuale analfabetismo, non in grado di intendere neanche l’idioma che il suo Paese ha adottato come lingua ufficiale, poiché va escluso che dalla citata norma possa ricavarsi la necessità che l’atto sia comunicato allo straniero anche mediante traduzione nel dialetto dal medesimo comprensibile. In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il rigetto avverso l’opposizione al decreto di espulsione comunicato in lingua albanese, e non kosovara, essendo la prima lingua ufficiale del Kosovo . In senso conforme, cfr. Sez. 1, Sentenza 6993/2004 in tema di immigrazione, la traduzione del decreto di espulsione nella lingua ufficiale del Paese al quale appartiene lo straniero soddisfa il requisito posto dall’art. 13, comma settimo, del D.Lgs. 286/1998 in termini di presunzione legale di conoscenza. È pertanto irrilevante che l’espellendo possa essere, magari a cagione del suo eventuale analfabetismo, non in grado di intendere neanche l’idioma che il suo Paese ha adottato come lingua ufficiale, essendo da escludere che dalla citata norma possa ricavarsi la necessità che l’atto sia comunicato allo straniero anche mediante traduzione nel dialetto dal medesimo comprensibile.