RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 6 MAGGIO 2016, N. 9140 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO RISCHIO ASSICURATO . Assicurazioni - Clausola claims made ” - Vessatorietà - Esclusione - Validità - Nullità per difetto di meritevolezza o lesione dei diritti del consumatore - Condizioni - Valutazione del giudice. Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l’operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati cd. clausola claims made ” mista o impura , non è vessatoria, ma, in presenza di determinate condizioni, può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero - ove applicabile la disciplina del D.Lgs. 206/2005 - per il fatto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali la relativa valutazione va effettuata dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità quando congruamente motivata. I precedenti i Sez. 3, Sentenza 5624/2005 il contratto di assicurazione della responsabilità civile con clausola cosiddetto a richiesta fatta” claims made” non rientra nella fattispecie tipica prevista dall’art. 1917 cc, ma costituisce un contratto atipico, generalmente lecito ex” art. 1322 cc, giacché, del suindicato art. 1917, l’art. 1932 cc prevede l’inderogabilità - se non in senso più favorevole all’assicurato - del terzo e del quarto comma, ma non anche del primo, in base al quale l’assicuratore assume l’obbligo di tenere indenne l’assicurato di quanto questi deve pagare ad un terzo in conseguenza di tutti i fatti o sinistri accaduti durante il tempo dell’assicurazione di cui il medesimo deve rispondere civilmente, per i quali la connessa richiesta di risarcimento del danno da parte del danneggiato sia fatta in un momento anche successivo al tempo di efficacia del contratto, e non solo nel periodo di efficacia cronologica” del medesimo, come si desume da un’interpretazione sistematica che tenga conto anche del tenore degli artt. 1917, 1913 e 1914 cc, i quali individuano l’insorgenza della responsabilità civile nel fatto accaduto. Né, al riguardo, assume rilievo l’art. 2952 cc, recante il riferimento alla richiesta di risarcimento fatta dal danneggiato all’assicurato o alla circostanza che sia stata promossa l’azione, trattandosi di norma con differente oggetto e diversa ratio”, volta solamente a stabilire la decorrenza del termine di prescrizione dei diritti dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore. Infine, spetta al giudice di merito accertare, caso per caso, se la clausola a richiesta fatta”, riducendo l’ambito oggettivo della responsabilità dell’assicuratore, fissato dall’art. 1917 cc, configuri una clausola vessatoria ai sensi dell’art. 1341 cc. ii Sez. 3, Sentenza 8235/2010 nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell’art. 1341 cc con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto , quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all’oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la vessatorietà di una clausola limitativa della responsabilità dell’assicuratore formulata in modo così ampio da risultare finalizzata ad un’indebita eliminazione in toto” del rischio contrattuale . iii Sez. 3, Sentenza 7273/2013 la clausola cosiddetta a richiesta fatta” claims made” inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile in virtù della quale l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato dalle conseguenze dannose dei fatti illeciti da lui commessi anche prima della stipula, se per essi gli sia pervenuta una richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato durante il tempo per il quale è stata stipulata l’assicurazione è valida ed efficace, mentre spetta al giudice stabilire, caso per caso, con valutazione di merito, se quella clausola abbia natura vessatoria ai sensi dell’art. 1341 cc. iv Sez. 3, Sentenza 3622/2014 nei contratti di assicurazione della responsabilità civile l’estensione della copertura alle responsabilità dell’assicurato scaturenti da fatti commessi prima della stipula del contratto cosiddetta clausola claims made” non fa venire meno l’alea e, con essa, la validità del contratto, se al momento della stuipula le parti e, in specie, l’assicurato ignoravano l’esistenza di questi fatti, potendosi, in caso contrario, opporre la responsabilità del contraente ex artt. 1892 e 1893 cc per le dichiarazioni inesatte o reticenti .