RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 21 APRILE 2016, N. 8057 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Giurisdizione amministrativa esclusiva - Azione risarcitoria per lesione dell’affidamento su atto annullato in autotutela - Inclusione - Fondamento. Nelle materie di giurisdizione amministrativa esclusiva, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 80/1998, sostituito dall’art. 7 della legge 205/2000 applicabile ratione temporis” , l’azione risarcitoria per lesione dell’affidamento riposto sulla legittimità dell’atto amministrativo poi annullato in autotutela rientra nella cognizione del giudice amministrativo e non può essere proposta al giudice ordinario, poiché l’azione amministrativa illegittima - composta da una sequela di atti intrinsecamente connessi - non può essere scissa in differenti posizioni da tutelare, essendo controverso l’agire provvedimentale nel suo complesso, del quale l’affidamento costituisce un riflesso, privo di incidenza sulla giurisdizione. Si richiamano a Sez. U, Ordinanza 22809/2010 è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di risarcimento del danno che si assume causato da un provvedimento amministrativo di tipo autoritativo nella specie, riacquisto, da parte di un consorzio industriale, dei beni ceduti al privato, per mancata realizzazione del programma industriale, ai sensi dell’art. 63 della legge 448/1998 , a nulla rilevando che tale domanda sia stata proposta separatamente da quella di annullamento del provvedimento atteso che la giurisdizione del predetto giudice non dipende dalla contemporaneità della richiesta ma dalla riconducibilità del danno ad un provvedimento, sicché sussiste anche nel caso di domande avanzate prima o dopo o, addirittura, senza instaurazione di un giudizio di tipo demolitorio. b Sez. U, Ordinanza 17586/2015 la domanda risarcitoria proposta nei confronti della P.A. per i danni subiti dal privato che abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento ampliativo illegittimo rientra nella giurisdizione ordinaria, non trattandosi di una lesione dell’interesse legittimo pretensivo del danneggiato interesse soddisfatto, seppur in modo illegittimo , ma di una lesione della sua integrità patrimoniale ex art. 2043 cc, rispetto alla quale l’esercizio del potere amministrativo non rileva in sé, ma per l’efficacia causale del danno-evento da affidamento incolpevole.