RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 23 MARZO 2016, N. 5762 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO . Obbligo di buona fede nelle trattative - Violazione - Azione risarcitoria - Ammissibilità anche in caso di intervenuta stipulazione del contratto - Sussistenza - Condizioni. La violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, previsto dagli artt. 1337 e 1338 cc, assume rilievo in caso non solo di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche di contratto validamente concluso quando, all’esito di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, alla parte sia imputabile l’omissione, nel corso delle trattative, di informazioni rilevanti le quali avrebbero altrimenti, con un giudizio probabilistico, indotto ad una diversa conformazione del contratto stesso. Si richiamano a Sez. 3, Sentenza 21255/2013 l’azione di risarcimento danni ex art. 2043 cc per lesione della libertà negoziale è esperibile allorché ricorra una violazione della regola di buona fede nelle trattative contrattuali - nella specie, finalizzate alla stipulazione di una transazione - che abbia dato luogo ad un assetto d’interessi più svantaggioso per la parte che abbia subìto le conseguenze della condotta contraria a buona fede, e ciò pur in presenza di un contratto valido, ovvero, nell’ipotesi di invalidità dello stesso, in assenza di una sua impugnativa basata sugli ordinari rimedi contrattuali. b Sez. 3, Sentenza 24795/2008 la regola posta dall’art. 1337 cc non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in modo preciso ed implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l’ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. Ne consegue che la violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell’altrui comportamento scorretto. In applicazione del riportato principio, la S.C. ha confermato la sentenza dei giudici di merito per i quali costituiva violazione del canone di buona fede di cui agli artt. 1337 e 1338 cc il comportamento di una società di leasing che aveva omesso di informare la controparte circa la già avvenuta sospensione delle agevolazioni fiscali di cui alla legge 341/1995 e, anzi, aveva fornito assicurazioni circa la possibilità di far ricorso alle dette agevolazioni, per le quali la controparte medesima si era indotta alla stipula del contratto di locazione finanziaria . SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 18 MARZO 2016, N. 5377 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE. Limite di fallibilità previsto dall’art. 15, comma 9, l.fall. - Debiti scaduti e non pagati - Debiti desumibili dall’istruttoria prefallimentare - Computabilità - Debiti risultanti dalla visura protesti - Inclusione - Fondamento. Ai fini del computo del limite minimo di fallibilità previsto dall’art. 15, comma 9, l.fall., deve aversi riguardo non solo al credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma anche ai debiti non pagati emersi nel corso dell’istruttoria prefallimentare, pur se risultanti dall’elenco degli assegni protestati, che documentano altrettanti debiti scaduti del cui pagamento spetta al debitore fornire la prova. In precedenza a Sez. 1, Sentenza 9760/2011 nel procedimento di opposizione alla dichiarazione di fallimento, la sussistenza dello stato di insolvenza può essere correttamente desunta anche dalle risultanze dello stato passivo. b Sez. 1, Sentenza 10952/2015 ai fini del computo del limite minimo di fallibilità previsto dall’art. 15, ultimo comma, legge fall. deve aversi riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati non già alla data della proposizione dell’istanza di fallimento, ma a quella in cui il tribunale decide sulla stessa.