RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 23 MARZO 2016, N. 5763 CONCORRENZA DIRITTO CIVILE - IN GENERE. Servizi di informazione relativi ai registri delle conservatorie e del catasto da parte dell’Agenzia del Territorio - Attività a latere” delle funzioni istituzionali - Attività d’impresa - Configurabilità - Conseguenze - Abuso di posizione dominante - Ragioni. In tema di accertamento dell’esistenza di un danno derivante dall’abuso di posizione dominante, secondo la disciplina, nazionale e comunitaria, della concorrenza, la pratica dell’Agenzia del Territorio, svolta a latere” delle sue funzioni istituzionali, e consistente nell’offerta al pubblico della cd. ricerca continuativa”, ossia nella possibilità di reperimento di ogni dato ed informazione relative alle formalità giornalmente riportate nei registri catastali e immobiliari da essa tenuti in regime di monopolio legale, oltre a quella di dare la cd. comunicazione dell’elenco dei detti soggetti risultanti dalle formalità accumulatesi in un solo giorno presso le proprie sedi territoriali, costituisce attività d’impresa vera e propria, esercitata in modo organizzato e durevole sul mercato, ed è, come tale, svolta in violazione della disciplina antimonopolistica, in riferimento al mercato dell’utilizzazione economica delle informazioni tratte, per fini commerciali, dalla consultazione di detti registri, considerato che l’Agenzia stessa è abilitata, per statuto, a consentire ad altri soggetti, previa stipula di convenzioni, alle condizioni da essa stabilite e dietro pagamento di tasse, l’utilizzazione di quei servizi. Si veda Cass. Sez. U, Sentenza 30175/2011 nell’ambito della disciplina, nazionale legge 287/1990 e comunitaria artt. 82 e 86 trattato CE - ora art. 106 trattato UE direttiva 2003/98/CE del 17 novembre 2003 della concorrenza, la nozione d’impresa ricomprende qualsiasi entità, la quale eserciti in modo organizzato e durevole un’attività economica sul mercato, al di là del suo status” giuridico e della definizione che di essa diano i singoli ordinamenti nazionali. Ne consegue che l’Agenzia del territorio - sebbene essa, ai sensi della legge 311/2004, sia un ente pubblico affidatario di compiti d’interesse generale relativi alla formazione, conservazione e gestione dei pubblici registri ipotecari e catastali - è soggetta alla disciplina antimonopolistica in ordine al mercato dell’utilizzazione economica delle informazioni commerciali, tratte dalla consultazione di detti registri, che l’Agenzia stessa è abilitata, in base allo statuto, a consentire ad altri soggetti, previa stipula di convenzioni, alle condizioni da essa stabilite e dietro pagamento di tributi e tasse. Né tale attività rientra fra i servizi di interesse economico generale, esclusi dall’ambito di applicazione di tale disciplina dall’art. 8 della legge 287/1990, da intendersi come quelli strettamente connessi all’adempimento di specifici obblighi affidati all’impresa connessione che deve essere allegata e provata dall’impresa medesima .